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TRANSIZIONE AD INDUSTRIA 5.0 IN 5 PASSI

ALLA SCOPERTA NUOVO PIANO DI INCENTIVI
PER LA TRANSIZIONE DIGI-GREEN A INDUSTRIA 5.0

La transizione ad industria 5.0 sta arrivando a grandi passi. Noi ne faremo 5 per scoprirla un po’ meglio.

Ci siamo quasi…è solo questione di conversione in Legge (per la quale il traguardo è il 28 maggio 2024).

Hai detto poco..

Intanto nella GU  n 100 del 30 aprile è stata pubblicata la Legge n 56/2024 – dal titolo “ulteriori e  nuove disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR”, che costituisce la legge di conversione del Decreto del 2/3/24 n 19/2024.

Dei 46 articoli (e 3 allegati) si soffermeremo sull’art. 38 – “Transizione 5.0”, col quale lo Stato Italiano istituisce “Il Piano Transizione 5.0”.

1- IL CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE INDUSTRIA 5.0 

La transizione verso l’Industria 5.0 viene incentivata dallo Stato con un contributo riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio italiano che, nel periodo 2024-2025,  effettueranno nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

In  soldoni, Il Piano Transizione 5.0 è il nuovo credito d’imposta che supporta le aziende nel processo (interconnesso) di transizione digitale ed energetica al nuovo paradigma di “INDUSTRIA 5.0”.

Ha una copertura di 6,3 miliardi di euro così suddivisi:

    • 3,78 miliardi di euro per i beni strumentali

    • 1,89 miliardi di euro per i beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili

    • 630 milioni per la formazione

    Chi ci ha dato fiducia in questi anni.

    2 – GLI INVESTIMENTI AMMESSI

    Beni strumentali per l’esercizio di impresa

    Trattandosi di transizione 5.0 (quindi digitale+energetica), sono ammessi I “beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa”. Sono quelli di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Andiamo con ordine: giustamente, per arrivare alla “Industria 5.0”, si parte dalla “Industria 4.0”.

    Infatti

        Rientrano tra i beni strumentali immateriali agevolabili di cui al citato allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione digital-green, anche:

          a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

          b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a), tra cui 

              • cybersecurity, virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

              • gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

              • la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field) .

            Tra quelli ricompresi in questo secondo allegato, abbiamo ricordato quelli che non sono collegati direttamente al risparmio energetico, ma che utilizziamo abitualmente anche per quello. (ricordiamoci il LCA – fase di distribuzione, ad esempio).

             

            Autoproduzione

            Sono inoltre “trainati” (..chi ha masticato di superbonus 110% si ricorderà il termine”..) anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. 

            Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181:

                • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

                • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (credito calcolabile al 120% del costo)

                • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0% (credito calcolabile al 140% del costo).

               Formazione

              E siccome stiamo parlando di una transizione anche “culturale” (non ci stancheremo mai di ribadirlo anche noi), la TRANSIZIONE 5.0 introduce tra le spese agevolabili anche quelle per la formazione.

              Sono infatti spese ammissibili le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

              Tra queste sono coperti

                  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

                  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto), l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

                  • I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

                  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

                 

                3 – IL MECCANISMO PREMIALE DELLA TRANSIZIONE AD INDUSTRIA 5.0

                Per prima cosa occorre notare che per accedere al credito di imposta del “credito di imposta transizione 5.0” si pone la condizione che si ottenga una riduzione complessiva dei consumi energetici.

                I minimi sono:

                    • non inferiore al 3 per cento della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa,

                    • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

                   

                  Il credito di imposta dipende dalla grandezza dell’investimento, ed è concesso in base a scaglioni incrementali:

                      • 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

                      • 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

                      • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili (50 milioni per anno per impresa).

                     

                    E’ poi previsto un meccanismo premiale per gli investimenti che permettono un superamento di questa asticella minima.

                    Le soglie del 35-15-5% viste in precedenza, diventano quindi

                      a) +5%] 40-20-10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi superiore al 10%;

                      b) +10%]  45-25-15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.

                       

                      4 – BELLA LA TRANSIZIONE AD INDUSTRIA 5.0: MA COME SI FA?

                      L’iter per accedere al contributo “industria 5.0”  inizia con la presentazione della domanda, in via telematica, sulla base del modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE).

                      La documentazione deve essere certificata da un valutatore indipendente, in base a criteri e modalità (individuate dalle norme attuative).

                      Il meccanismo è quello della  attestazione “ex ante” della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.

                      Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette mensilmente con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che sono ammissibili al credito e l’importo prenotato. (questo per controllare che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa….)

                      Nel corso della realizzazione dell’investimento “industria 5.0”, l’impresa dovrà inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento, secondo modalità definite con il decreto attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

                      Per concludere, l’impresa comunicherà il completamento dell’investimento.

                      Qui rientra in gioco il valutatore indipendente:  a lui il compito di certificare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

                       

                       5 – SEGNALI DAL MERCATO

                      Chiudiamo con i primi segnali che provengono dal mercato, registrati dal 26/02/2024, da quando cioè si è cominciato davvero a parlare di Transizione 5.0.

                      A fine Aprile, il Sole 24 Ore, segnalava (link) che

                      Se il rimbalzo post-Covid aveva infatti rilanciato la domanda di investimenti, “scongelando” ciò che era rimasto in stand-by durante il lungo periodo di incertezza della pandemia, ora sul mercato nazionale dei robot e dei macchinari si materializza un’altra forma di attesa: quella degli incentivi 5.0.

                      Sbloccato a fine 2023 il negoziato con la Commissione Europea per riconvertire parte dei fondi del capitolo Repower EU sui bonus fiscali per nuovi impianti connessi e “green”, dopo il decreto approvato il 26 febbraio dal Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo, a più di un mese e mezzo di distanza mancano ancora i decreti attuativi per rendere operative le misure, che valgono nel complesso 6,3 miliardi di euro, con crediti di imposta che possono arrivare anche al 45%, più del doppio rispetto al livello attuale.

                      Il ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) Adolfo Urso ha rassicurato le imprese, spiegando pochi giorni fa che anche se Transizione 5.0 sarà pienamente operativa con il rilascio di una piattaforma ad hoc ai primi di maggio, «le imprese devono sapere che anche gli investimenti realizzati dal primo gennaio e che sono in linea con gli obiettivi di Transizione 5.0 potranno accedere ai crediti fiscali previsti dalla legge.

                      La sensazione è che ad oggi le aziende che possono attendere posticipano gli investimenti per poter approfittare degli incentivi, molto più potenti rispetto a quanto previsto dai meccanismi standard 4.0, che indicano un credito di imposta pari al 20%.

                      Oggi (28 maggio) è lo stesso Sole 24 Ore (link) che afferma

                      Dell’attuazione di Transizione 5.0 si parlerà molto probabilmente, insieme ad altri temi di politica industriale, nell’incontro in programma oggi, 28 maggio, tra il ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit) Adolfo Urso e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

                      I paletti ancora da superare?

                      Eccoli in sintesi:

                          • Mimit dice che il decreto è sostanzialmente pronto ma deve passare il “vaglio” degli altri ministeri (dicastero dell’Ambiente e sicurezza energetica ed Economia.) “Tra oggi e la fine della settimana il testo dovrebbe essere inviato a questi due ministeri.

                          • L’implementazione da parte del Mimit della piattaforma telematica per la gestione dei crediti d’imposta e il controllo dell’andamento della misura.

                          • L’ aspetto relativo ai pannelli fotovoltaici per l’autoconsumo che, se dotati di determinati requisiti tecnici e se sono “made in Europe”, godono dell’ incentivo maggiorato. Il decreto PNRR quater fa riferimento a un registro non ancora pubblicato (si pensa di aggirare questo ostacolo con un’autocertificazione da parte del produttore…)

                        La previsione è che servano ancora 2-3 settimane (fine giugno, dai) e il piano “Transizione ad Industria 5.0” possa partire concretamente!

                        …noi continueremo a rimanere aggiornati e ad aggiornarvi….

                        Comitato tecnico manageriale SJCONSULTING

                         

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