Superbonus 110%-le principali modifiche al testo
Mancano pochi giorni alla chiusura dell’iter parlamentare (con probabile questione di fiducia e “blindatura” del testo) e quindi possiamo intravedere – e riportare nel seguito – le principali modifiche che probabilmente saranno apportate al super bonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.
ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI EDIFICI
vengono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
…MA SI AMPLIANO I BENEFICIARI…
La nuova platea di beneficiari che possono accedere al nuovo superbonus 110%, è composta da:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
…ED ENTRANO IN GIOCO (con limite) ANCHE LE SECONDE CASE!

Escluse nel D.L. 34/2020, con l’emendamento approvato, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (l’unico accessibile per le seconde case nella prima versione del super bonus) nel nuovo testo discusso in Parlamento anche le seconde case potranno beneficiare delle detrazioni maxi (ma su numero massimo di due unità immobiliari per contribuente intestatario).
INTERVENTO TRAINANTE “CAPPOTTO” su parti comuni dell’edificio
Viene ampliato il concetto del “25% della superficie disperdente“: non è calcolata solo su quella lorda dell’edifico intero, ma è previsto adesso che si possa calcolare anche rispetto alla superficie “dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.”

Cambiano anche i tetti di spesa massima (prima pari a 60.000 euro per unità immobiliare), che diventano pari nel massimo:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
INTERVENTO TRAINANTE SOSTITUZIONE dell’impianto di climatizzazione invernale (CONDOMINI)
Viene ampliata la gamma di possibili sistemi; oltre a quelli previsti in Decreto risulta possibile utilizzare anche:
- collettori solari
- l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE)
Anche qui cambiano i tetti di spesa ammissibili:
- 20.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
INTERVENTO TRAINANTE SOSTITUZIONE dell’impianto di climatizzazione invernale (EDIFICI UNIFAMILIARI o UNITA’ IMMOBILIARI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI)
Anche in questa casistica viene ampliata la gamma di possibili sistemi utilizzabili per la sostituzione degli impianti esistenti.
Oltre a quelli previsti in Decreto risulta possibile utilizzare anche:
- caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 (prima possibili solo per i condomini)
- collettori solari
- caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle (per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE)
- l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE)
Non viene modificato il tetto di spesa pari a 30.000 euro, già previsto all’art. 119 del Decreto Rilancio.
IL DOPPIO SALTO DI CLASSE ENERGETICA
Il super bonus 110% non cambia nell’impianto di questo requisito: è però introdotta la previsione che il calcolo vale anche per le “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno“.

ESTENSIONE ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Nel testo in discussione in Parlamento compare la previsione che “sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”
GLI IACP FINO AL 30/06/2022
Purtroppo il tanto invocato emendamento con l’estensione del periodo di validità della maxi aliquota di incentivo al 110% non è stata recepito (riteniamo dal momento potrebbe essere estesa nel corso del 2021…una volta visto come stanno andando i conti pubblici).
Il periodo di validaità è stato esteso fino al 30/06/2022 solo per gli IACP: modifica introdotta, pensiamo, alla luce delle tempistiche dettate dal codice appalti.
Sia con SOLUZIONI GLOBALI, sia con SINGOLI SERVIZI SPECIALISTICI.
