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SUPER BONUS 110% – 10 PILLOLE DIGESTIVE

Tutto quello che occorre sapere sul super bonus al 110% previsto dal Decreto Rilancio per le ristrutturazioni edilizie del 2020 e del 2021.


Da leggere con attenzione: nella confusione che si è creata sull’argomento sono utili per evitare future gastriti!

AVVERTENZE

Tutti gli argomenti riportati sono la sintesi delle ricerche e continui aggiornamenti sull’evoluzione della normativa condotte dai partner di SJCONSULTING.

IL TESTO E’ AGGIORNATO CON LA CONVERSIONE IN LEGGE (qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale): quindi il quadro legislativo riportato in questo articolo è da considerarsi DEFINITIVO.
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che cos'è il super bonus 110%
CHE COS’È IL SUPER BONUS 110%

Con il Decreto Legge 34/2020, comunemente chiamato “Decreto Rilancio”, è introdotta la possibilità per determinati contribuenti di godere di un incentivo statale del 110% delle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica e sismica di edifici.

LE SPESE COPERTE DAL SUPER BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AL 110

LE SPESE COPERTE DAL SUPER BONUS RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AL 110

Cosa copre l’incentivo 2020 del Decreto Rilancio? Il super bonus al 110% per la riqualificazione edilizia è calcolato sulle “spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”.

In analogia con le prassi vigenti con gli assimilabili meccanismi di incentivazione (“eco-bonus” e “sisma bonus”) fa fede la data di effettivo pagamento e non la data di inizio lavori.

Le spese ammissibili al super bonus 110% sono anche quelle

  • relative alle prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi o sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio
  • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (in analogia con i criteri di ammissibilità degli esistenti bonus, fatte salve ulteriori precisazioni per i singoli interventi dopo la conversione in legge del decreto e le circolari/regolamenti attuativi)
  • sostenute per le certificazioni, le asseverazioni, i visti di conformità e, in generale, l’espletamento delle procedure previste
INTERVENTI AGEVOLABILI CON IL SUPER BONUS EDILIZIA 2020

INTERVENTI AGEVOLABILI CON IL SUPER BONUS EDILIZIA 2020

Il Decreto Rilancio individua due tipologie di interventi per accedere al super bonus del 110%:

·        INTERVENTI TRAINANTI

sono gli interventi di riqualificazione/ristrutturazione che permettono di accedere al super bonus del 110%

Sono di 3 tipologie:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (i cosiddetti “cappotti termici”)
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
  3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
  4. gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto -legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (interventi “sisma bonus”).
    Questa maxi agevolazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (se effettuata congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
·        INTERVENTI TRAINATI

sono gli interventi che – se effettuati congiuntamente a quelli cosidetti “trainanti”, possono accedere anch’essi alla maxi detrazione del 110%

  1. interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 (dell’esistente eco bonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente
    NOVITÀ: fermo restando i requisiti di salto di classe energetica, possono godere dell’eco bonus 110% anche gli interventi NON effettuati congiuntamente ad un “trainante” se l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali
  2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  3. installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
  4. installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  5. gli interventi di demolizione e ricostruzione
CHI PUÒ BENEFICIARE DEL SUPER BONUS AL 110% PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI?

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL SUPER BONUS AL 110% PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI?

Possono usufruire della super detrazione al 110% i seguenti contribuenti

  1. condomini;
  2. persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – anche su edifici non adibiti ad abitazione principale (per un massimo di 2 unità immobiliari singole, escluse quelle che usufruiscono degli interventi su parti comuni);
  3. istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  5. dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale ;
  6. dalle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
CARATTERISTICHE EDIFICI INTERESSATI AL SUPER BONUS 110%

CARATTERISTICHE EDIFICI INTERESSATI

Connesse alla tipologia di beneficiari, sono da precisare specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto degli interventi.

In primis gli edifici oggetto del super bonus 110 devono essere “esistenti”: non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile (ma adesso sono ammesse anche le spese per gli interventi di demolizione e ricostruzione).

Sono altresì escluse unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Inoltre

·        EDIFICI UNIFAMILIARI

possono godere  della maxi aliquota di detrazione al 110% i lavori sugli edifici unifamiliari anche se non adibiti ad abitazione principale, per un massimo di 2 unità per contribuente. I lavori eseguiti sulle “seconde case” possono usufruire della detrazione al 110% in numero illimitato se sono ricomprese in quelle di un condominio.

·        CONDOMINI

è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, per il vecchio eco bonus, che rientrano in tale definizione gli edifici che presentano parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate.
La locuzione “parti comuni”, pertanto, non presuppone la necessità di una pluralità di proprietari, ma richiede comunque la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome (in quanto distintamente accatastate).

Tale previsione è stata recepita nella Legge di conversione, che riporta la dicitura “interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno“.

Pertanto, ad esempio, una villetta trifamiliare, composta da tre unità abitative distintamente accatastate, con una parte in comune compone un “condominio” e gli interventi su tale parte comune rientra in quelle in questione

NOTA BENE: l’intervento trainante “anti sisma” non è applicabile agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003

REQUISITI PER AVERE IL SUPER BONUS DEL 110%

REQUISITI PER AVERE IL SUPER BONUS DEL 110%

Per gli interventi trainanti in generale valgono i seguenti requisiti per poter usufruire della maxi aliquota di detrazione al 110%

  • gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche (o la più alta possibile); si rende pertanto necessarie due Attestati di Prestazione Energetica (APE), uno prima degli interventi e uno dopo al fine di dimostrare tale “salto” di classe;
  • asseverazione che attesti la conformità dei lavori ai requisiti minimi specificati per i singoli interventi e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Come accennato sopra, sono previste delle caratteristiche minime tecniche degli interventi (che sono approfondite nelle sezioni dedicatedel sito SJConsulting).

Il soddisfacimento di tali caratteristiche dovranno essere certificate da un tecnico abilitato, sotto la propria responsabilità: a chi rilascia attestazioni e asseverazioni infedeli, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Il mancato soddisfacimento di anche solo uno dei requisiti previste dalla Legge renderà inaccessibile il super bonus ristrutturazione al 110% (e anche l’eventuale esistente eco o sisma-bonus, dato che la quasi totalità dei requisiti tecnici a quella norma si riferiscono): tutte le spese rimarranno interamente a carico del beneficiario (non escludendo che quest’ultimo possa essere chiamato in correità con il tecnico che ha rilasciato l’attestazione richiesta).

LA FIGURA DEL TECNICO

Il professionista avrà un ruolo fondamentale per poter richiedere l’incentivo previsto dal super bonus in quanto dovrà:

– valutare la situazione attuale dell’edificio in modo da suggerire gli interventi più opportuni a permettere il doppio salto di classe energetica (o il miglioramento della resistenza statica dell’edificio)

– valutare il rispetto di tutti i requisiti tecnico normativi del progetto al fine di usufruire delle detrazioni del super bonus;

– contabilizzare e verificare la corretta esecuzione dei lavori, per verificare la congruità delle spese per cui richiedere l’incentivo ristrutturazione;

– Valutare la situazione post intervento e redigere un’asseverazione tecnica che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati con la maxi aliquota dle 110%

AFFIDARSI A TECNICI CON UNA ELEVATA ESPERIENZA E’ GARANZIA DEL RISULTATO.

SJConsulting METTE A DISPOSIZIONE TECNICI ASSOLUTAMENTE ESPERTI IN MATERIA, ACCREDITATI CON PARAMETRI DI ESPERIENZA (nelle pratiche e nelle procedure di trasmissione e controdeduzione con gli Enti preposti) E QUALITA’ PROFESSIONALE NEL DECILE SUPERIORE DEL MERCATO.

COME USUFRUIRE DEL SUPER CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE

COME USUFRUIRE DEL SUPER CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE

Sono previsti 3 meccanismi per ottenere il maxi bonus del 110% sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici.

1.      DETRAZIONE DALLE IMPOSTE – DIRETTA

L’agevolazione fiscale del 110% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) suddivisa in 5 rate annuali, con la prima a valere dalle imposte dell’anno successivo.

2.      CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L’altra opzione per il beneficiario è quella di trasformare il corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

Tale “credito d’imposta” derivante dal super bonus, è utilizzabile anche “in compensazione”, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può però essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Tale opzione comporta la possibilità, per il beneficiario che ha sostenuto le spese (i SAL-Acconti/Saldo in base allo Stato di Avanzamento Lavori) , di monetizzare dal 10 marzo dell’anno successivo al pagamento la detrazione a cui avrebbe diritto cedendola ad altro soggetto “cessionario” (grazie al Decreto Rilancio, per il bonus ristrutturazione 2020, anche agli istituti di credito e intermediari finanziari per tutti i tipi di beneficiari, non solo per i “soggetti incapienti” come attualmente previsto dai bonus precedenti).

3.      SCONTO IN FATTURA

L’altra opzione per il beneficiario è quella di ottenere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi ammissibili al super bonus 110. Quest’ultimo  lo potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

In questo caso abbiamo una cessione del credito immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso della fornitura. Il committente/beneficiario, non paga l’intero importo dei lavori (per poi recuperarlo in 5 anni o l’anno successivo con la cessione del credito) ma cede immediatamente la detrazione fiscale al fornitore che effettuerà gli interventi, il quale in cambio decurta la sua fattura applicando uno sconto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (ovvero il 100% della spesa). Quest’ultimo matura così un credito d’imposta pari al 110% dello sconto praticato, da portare in compensazione in 5 rate annuali (nell’esercizio successivo).

PROCEDURE PER CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO
PROCEDURE PER CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO

Per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, oltre alla trasmissione dei dati sul portale ENEA (per gli interventi di riqualificazione energetica), occorre compilare la relativa modulistica prevista dall’Agenzia delle Entrate  ed ottenere il visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

NOTA BENE – ESTENSIONE AI BONUS ESISTENTI DELLE 3 OPZIONI

Il Decreto Rilancio prevede che i 3 meccanismi di realizzazione del contributo si applichi anche agli interventi di

  • Recupero del patrimonio edilizio;
  • Efficienza energetica, sia per gli interventi previsti dal “super bonus”, sia per tutte le altre tipologie di detrazioni esistenti (ad esempio quelli non trainati o già iniziati prima del 1/7/2020);
  • Adozione di misure antisismiche;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • Installazione di impianti fotovoltaici;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Anche se non hanno i requisiti per accedere alla maxi aliquota di incentivo del 110%, e pertanto godano unicamente delle % di detrazione previste dai bonus riqualificazione previgenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL SUPER BONUS 110

RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL SUPER BONUS 110

La maxi aliquota di incentivazione al 110% è istituita con il Decreto Legge 34/2020 (altrimenti detto “Decreto Rilancio”) agli articoli

  • Art. 119– Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
  • Art. 121– Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.
ENTRATA IN VIGORE DEL SUPER INCENTIVO E SUA OPERATIVITÀ’

ENTRATA IN VIGORE DEL SUPER INCENTIVO E SUA OPERATIVITÀ’

Il 18 luglio il Decreto Rilancio è stato convertito in Legge (Legge 77/2020 del 17/07/2020). Scarica qui il testo pubblicato in Gazzetta.

Per l’effettiva operatività si dovranno inoltre attendere

  1. le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi entro la data teorica del 18 giugno 2020 (ma non ancora pubblicate);
  2. un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi il 17 agosto 2020) per le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione tecnica ad ENEA.

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