PILLOLE PER DIGERIRE LA AGENZIA DELLE ENTRATE
NO, SIAMO SERI E UMANI: non promettiamo l’impossibile.
Più semplicemente in questo articolo vogliamo fornire una sintesi degli aspetti più salienti contenuti nei due provvedimenti (in realtà uno lo è, l’altra è una circolare esplicativa) adottati il 8 Agosto dall’Agenzia delle Entrate in relazione al superbonus 110%
Poche compresse, facilmente assimilabili, per evitare di dover prendere anti-gastrici più pesanti successivamente…
8 AGOSTO 2020 – ULTIMO STEP
Finalmente è tutto pronto per dare fuoco alle polveri!
Il complesso mosaico di norme e provvedimenti attuativi è stato completato con l’emanazione di due documenti dell’Agenzia delle Entrate:
- La Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (clicca per il download) recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
- Il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 (clicca per il download) recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Questi due tasselli sono quelli completano il mosaico, andando a definire ulteriormente quanto già tracciato da (in “ordine di apparizione”):
- D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (ti consigliamo di leggere il post “SUPER BONUS 110% – 10 PILLOLE DIGESTIVE” per avere un quadro di sintesi del provvedimento aggiornato e definitivo)
- Decreto Asseverazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) (approfondisci con il nostro articolo)
- Decreto Requisiti Ecobonus, Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) (approfondisci con il nostro articolo)
SJConsulting ha sviluppato l’unità speciale ENTER – ENergy To rEsTart, la divisione specializzata di partner nata per offrire ai beneficiari (proprietari di immobili, singoli o riuniti in condominio), ai professionisti, alle imprese e ai fornitori di apparecchiature e tecnologie la soluzione integrata (o il supporto consulenziale specifico) necessaria per sfruttare le opportunità dell’eco e sisma bonus (sia il super bonus 110%, sia quelli previgenti).
Per vedere e approfondire tutti gli aspetti del “mosaico” ti invitiamo a visitare la sezione del sito ENTER dedicata specificatamente alla “knowledge base” sul super bonus 110%.
GLI INTERVENTI
Per fissare il perimetro di azione del provvedimento, l’Agenzia delinea l’elenco degli interventi acui si applicano le disposizioni del provvedimento e che possono beneficiare del super bonus 110%:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
CHIARIMENTI SUI BENEFICIARI
FAMILIARI E CONVIVENTI
Il provvedimento entra poi nel merito dei possibili beneficiari della detrazione, chiarendo che al superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile.
Il requisito, ovviamente, è che siano effettivamente loro a sostenere le spese per i lavori.
La circolare, poi, specifica anche un termine temporale: ossia questi soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se quest’ultimo fosse antecedente, comunque al momento del sostenimento delle spese.
In linea con le modifiche apportate al Decreto Rilancio con la conversione in Legge, la circolare specifica che il maxi incentivo vale anche per gli interventi su l’immobile nel quale si svolge la convivenza diverso da quello destinato ad abitazione principale. Non spetta, invece, al familiare su immobili locati o concessi in comodato.
Viene esteso il diritto alla detrazione anche al promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che vi sia un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
IMPRENDITORI
Possono chiedere il superbonus al 110% anche gli individui che svolgono attività di impresa o arti e professioni, con alcune precisazioni che sono state tra l’altro dettate dalla Legge istitutiva dell’incentivo:
- per lavori che interessano singole unità immobiliari, la maxi detrazione spetta solo agli immobili estranei all’attività esercitata,; devono quindi appartenere solo alla sfera “privata” della vita del contribuente;
- la precedente limitazione non vale invece per i lavori sulle parti comuni dei condomini.
I COSTI AMMISSIBILI
L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente ribadito chela detrazione è ammissibile anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
E cita in particolare le spese sostenute:
- per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
LE MODALITA’ ALTERANTIVE ALLA DETRAZIONE
SCONTO O CESSIONE
Molto importante è la novità che per le spese per gli interventi visti in precedenza, negli anni 2020 e 2021, i contribuenti possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
- per lo SCONTO IN FATTURA, ossia un contributo (sotto forma di sconto) sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
IL MODELLO DI COMUNICAZIONE
Per effettuare tali opzioni alternative alla detrazione diretta sarà necessario inviare, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia l’apposito modello di Comunicazione allegato al provvedimento (denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.)
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, quella relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio.
Entrambi potranno procedere direttamente o tramite intermediario: eccezione fatta se gli interventi eseguiti rientrano tra quelli cui spetta il Superbonus, per i quali la comunicazione va trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Nel paragrafo 4 del provvedimento sono elencati nel dettaglio gli altri casi particolari dei soggetti tenuti all’adempimento.
Nel modello dovranno essere indicati i dati del soggetto che trasmette la comunicazione (beneficiario, intermediario, amministratore di condominio, soggetto che appone il visto), l’opzione esercitata, la tipologia di intervento effettuato, l’ammontare della spesa sostenuta e del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto, i dati identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento e i dati dei beneficiari e dei cessionari/fornitori. Vi è poi una sezione – obbligatoria unicamente a chi vuole accedere al super bonus 110% – riservata a chi appone il visto di conformità, dove devono essere indicati anche i dati identificativi delle asseverazioni previste per gli interventi ecobonus e sisma bonus (requisito obbligatorio per la maxi detrazione).
TERMINI
La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
FRUIZIONE DEL CREDITO CEDUTO
Altro punto fondamentale chiarito dal provvedimento per l’avvio del sistema sono le regole con le quali cessionari e fornitori potranno fruire del credito d’imposta.
MODALITA’
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
TERMINI TEMPORALI
Sono fissati dei termini di maturazione di tale diritto: il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
RIPARTIZIONE IN RATE
La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione (5 anni per il super bonus 110%). I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
In questo articolo abbiamo delineato i principali concetti contenuti dei due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al meccanismo attuativo del superbonus110%. AIUTACI A MIGLIORARE con i tuoi commenti!
FAQ e OPPORTUNITÀ
Se hai delle domande specifiche , se qualcosa non ti è chiaro o se vuoi maggiori informazioni sui servizi offerti ai
- beneficiari (proprietari di immobili, singoli o riuniti in condominio);
- ai professionisti;
- alle imprese e ai fornitori di apparecchiature e tecnologie
Ti consigliamo di iscriverti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sull’evoluzione di questa OPPORTUNITÀ’ e sui nuovi servizi offerti da ENTER – ENergy To rEsTart, la divisione specializzata di partner SJConsulting.
CHI E’ ALESSANDRO – L’AUTORE
Alessandro Rissone
Come Imprenditore ed Executive ha ideato e diretto progetti di sviluppo marketing e penetrazione di mercato per nuovi prodotti/servizi, creazione di reti commerciali, gestione canali di distribuzione e internazionalizzazione di PMI in diversi settori, con particolare specializzazione nel settore tessile e in quello dei prodotti HSE-Salute, Sicurezza e Ambiente.
E’ laureato a pieni voti in Economia e Commercio all’Università di Torino e abilitato alla professione di Consulente Finanziario.
© Riproduzione riservata – All rights reserved