La relazione illustrativa DECRETO MISE “Requisiti tecnici”
Riportiamo il testo integrale della relazione illustrativa del Ministro al Decreto “Requisiti Tecnici”.
E’ il cosiddetto “Decreto Requisiti”: contiene i requisiti tecnici minimi e i massimali di costo degli interventi
1. di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del dell’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013;
2. degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
3. degli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
La lettura della relazione illustrativa permette una migliore comprensione della legge. Consente infatti una migliore interpretazione dei punti poco chiari, basata sulla indagine e conoscenza dei principi ispiratori.
Solitamente in SJConsulting approcciamo così le novità normative: un metodo che ci ha sempre permesso di anticipare i successivi chiarimenti (o, in caso di contestazioni, di fondare su solide basi la linea contro-deduttiva).
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Quadro generale
Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, con validità fino al 31 dicembre 2007.
Comprendevano interventi per la riqualificazione degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter.
La legge finanziaria per il 2008 ha esteso l’ambito degli interventi ammessi, ha modificato alcune procedure di incentivazione e prorogato il meccanismo fino a tutto il 31 dicembre 2010.
La legge di stabilità 2011 (L. 13/12/10 n. 220) ha previsto una nuova proroga degli incentivi solo per un anno, dunque per interventi effettuati entro il 31.12.2011, limitatamente agli interventi su edifici. La detrazione copre interventi come sostituzione di caldaie e infissi, installazione di pannelli solari per acqua calda, isolamento di tetti e pareti, coperture termiche. Per questi interventi, è possibile detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli interventi eseguiti prima del 2011, era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento.
La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 giugno n°83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013.
La Legge n. 90 del 3/08/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia dispone la proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014. Dispone anche l’innalzamento dell’entità della detrazione, nella misura del 65% per spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n.190), ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, includendo le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per privati e condomini.
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato per un anno le detrazioni fiscali per tutti gli interventi già incentivati con le precedenti disposizioni. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, il meccanismo é stato inoltre prorogato per cinque anni, per interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, con una detrazione del 70%; se tali interventi conseguono almeno la qualità media (di cui al D.M. 26 giugno 2015) per la prestazione energetica invernale ed estiva, la detrazione sale al 75%. In entrambi i casi, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.
La Legge di Bilancio 2018, oltre a prorogare al 31 dicembre 2018 per le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici, ha introdotto le seguenti innovazioni al meccanismo:
- la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l’intervento (riduzione del beneficio al 50% per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa);
- l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati;
- l’introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie;
- l’estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari;
- l’istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti;
- l’estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR).
La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’Ecobonus a tutto il 2019 e il DL Crescita (DL 30 aprile 2019, n. 34) ha previsto per chi ha diritto alle detrazioni fiscali, anziché utilizzarle direttamente, la possibilità di scegliere di ricevere uno sconto in fattura di pari ammontare sul corrispettivo dovuto per i lavori, da parte dell’impresa che ha eseguito l’intervento di riqualificazione.
Il DL Rilancio (DL 34/2020), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto il cosiddetto Super Ecobonus, una detrazione al 110% che a stimolare la realizzazione di interventi sugli edifici di carattere strutturale. In particolare la norma garantisce, tramite l’intervento fiscale della detrazione, una completa remunerazione delle spese sostenute per determinate tipologie di intervento, ivi compresi i costi di attualizzazione dovuti alla possibilità di beneficiare del bonus in cinque rate annuali di pari importo.
Gli interventi indicati sono quelli di maggior impatto sull’edificio in termini economici e sono passibili di generare il maggior effetto positivo sul settore delle costruzioni che vedrebbe l’apertura di numerosi cantieri. Inoltre tali interventi hanno un impatto sostanziale anche in termini di riduzione dei consumi di energia e il loro incremento è necessario per conseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.
Nel quinquennio 2014-2018 sono stati realizzati circa 1,77 milioni di interventi, di cui oltre 334.000 nel 2018, anno in cui oltre il 40% di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 27% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Gli investimenti attivati nel quinquennio ammontano a circa 16,8 miliardi di euro: il 40% delle risorse è stato destinato ai serramenti; circa il 25% alla coibentazione di solai e pareti; circa il 9% alla riduzione del fabbisogno energetico dell’intero edificio. Nel 2018 a fronte di un investimento complessivo di 3,3 miliardi di euro (-10% in meno rispetto al 2017), sono stati conseguiti risparmi di 0,1 Mtep/anno.
Dall’avvio del meccanismo (2007) gli investimenti mobilitati dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono pari a 38,8 miliardi di euro con una riduzione dei consumi di energia di circa 1,41Mtep/anno.
Finalità del provvedimento e principali contenuti
Lo schema di decreto in oggetto è previsto all’articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e concerne l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.
In particolare lo schema disciplina i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare al fine di godere delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che beneficiano della detrazione di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Bonus Facciate) e gli interventi che beneficiano della detrazione fiscale del 110% di cui ai commi 1 e 2 all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Super Ecobonus).
I requisiti si riferiscono, in estrema sintesi, alle seguenti tipologie di intervento:
- interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
- interventi di isolamento dell’involucro edilizio
- interventi di installazione di collettori solari;
- interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda_sanitari a;
- installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.
Inoltre, lo stesso articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 prevede che il decreto in discussione introduca anche massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento. L’introduzione di tali massimali è volta ad ottimizzare il rapporto tra costo per lo Stato e beneficio in termini di risparmio energetico generato. L’esigenza di introdurre massimali di spesa, inoltre, è coerente con quanto già previsto nell’attuazione di altri strumenti incentivanti in vigore.
Il decreto in oggetto è stato elaborato nel più ampio quadro di predisposizione della disciplina attuativa delle detrazioni fiscali in materia di efficienza energetica in edilizia, e in particolare in coerenza con il decreto concernente le asseverazioni per gli interventi che accedono al Super Ecobonus (previsto dall’articolo 119, comma 13, lettera a) del DL 34/2020) nonché con le circolari emanate in materia dall’Agenzia delle Entrate. Il decreto, predisposto in collanorazione con l’ENEA, tiene .conto delle osservazioni pervenute dalle Amministrazioni concertanti, dall’Agenzia delle Entrate e dagli operatori che operano nel settore.
Sviluppo del provvedimento: articoli e allegati
Nello specifico lo schema di decreto si sviluppa secondo i seguenti articoli e allegati:
Articolo 1: Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Definisce l’oggetto e il campo di applicazione del decreto dando elenco dei contenuti inseriti nel provvedimento. Elenca inoltre le definizioni applicabili ai sensi del decreto.
Articolo 2: Tipologia e caratteristiche degli interventi
Enumera nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto, e definisce le loro caratteristiche rimandando agli appositi allegati tecnici.
Articolo 3: Limiti delle agevolazioni
Definisce, avvalendosi dell’opportuno allegato tecnico, i limiti delle detrazioni in termini di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all’allegato B.
Articolo 4: Soggetti ammessi alla detrazione
Definisce i soggetti ammessi ai benefici.
Articolo 5: Spese per le quali spetta la detrazione
Elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili.
Articolo 6: Adempimenti
Enumera gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.
Articolo 7: Attestato di prestazione energetica
Disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare specifica che per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rimandando all’allegato A, punto 12 le modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari.
Articolo 8. Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
Stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L’asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Articolo 9: Trasferimento delle quote e cessione del credito
Definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
Articolo 10: Monitoraggio e comunicazione dei risultati
Disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali assegnate ad ENEA al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Stabilisce, inoltre, che ENEA predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell’anno precedente, anche stimati.
Articolo 11: Controlli
Richiama la vigente disciplina dei controlli di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.
Articolo 12: Disposizioni finali ed entrata in vigore
Disciplina l’entrata in vigore e definisce la casistica in cui taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa.
ALLEGATO A: definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.
ALLEGATO B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui al presente decreto, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
ALLEGATO C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
ALLEGATO D: definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, la tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
ALLEGATO E: definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
ALLEGATO F: Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
ALLEGATO G: Definisce i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso alle detrazioni. In particolare stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
ALLEGATO H: Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell’allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
ALLEGATO I: Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A