Questa pagina è dedicata alla raccolta delle risposte alle domande più frequenti che i clienti di SJConsulting pongono quotidianamente ai nostri esperti dell’Area Specialistica ENTER – la divisione con il team multidisciplinare di esperti energetici, strutturisti, impiantisti, tecnici abilitati rilascio della relazioni asseverate e alle certificazioni energetiche, fiscalisti, legali e consulenti finanziari dedicato allo sviluppo di progetti di riqualificazione energetica e sismica agevolati con il super-bonus previsto dal D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
i prodotti in lana di vetro devono essere costituiti dal 60% materiale riciclato e/o recuperato, misurato sul peso del prodotto finito.
L’obiettivo dei Criteri Ambientali Minimi è quindi quello di assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti al fine di rendere la riqualificazione energetica degli edifici sempre più sostenibile ed efficiente, sia sotto il profilo energetico sia per quello ambientale, incentivando lo sviluppo dell’economia circolare.
In sostanza, i materiali utilizzati devono essere in possesso della certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy (o equivalenti).
E’ sicuramente un aspetto sfidante di questa iniziativa: il legislatore vuole incentivare non solo il risparmio energetico ma contemporaneamente l’attenzione agli aspetti ambientali.
Dato che per questo vincolo vi è il forte rischio di vedere contestata dall’Amministrazione la possibilità di portare in detrazione le (ingenti) spese sostenute, è quanto mai fondamentale affidarsi a professionisti esperti della materia.
A tal proposito ricordiamo che la nostra struttura dedicata all’iniziativa ENTER è a disposizione per supportare imprese e possibili beneficiari sull’utilizzo di questi incentivi, con servizi che spaziano dalla consulenza applicativa a interventi di riqualificazione completi, chiavi in mano.
Infine segnaliamo che il 04/05/2020 l’ANAC , Autorità Nazionale Anti-corruzione, ha comunicato ufficialmente che l’applicazione negli appalti pubblici di tali linee guida è sospesa in quanto è stata avviata l’attività di revisione delle stesse. (testo integrale: “A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.”).
I “Criteri Ambientali Minimi (CAM)” per l’edilizia (pubblica) sono entrati in vigore con il Decreto Ministeriale 11/10/2017 e stabiliscono i requisiti necessari che le imprese appaltatrici di lavori pubblici devono soddisfare “per lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici“.
Nascono quindi per l’applicazione nei lavori pubblici.
Per quanto di specifico interesse, gli isolanti termici ed acustici utilizzati, devono rispettare i seguenti criteri:
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
i prodotti in lana di vetro devono essere costituiti dal 60% materiale riciclato e/o recuperato, misurato sul peso del prodotto finito.
L’obiettivo dei Criteri Ambientali Minimi è quindi quello di assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti al fine di rendere la riqualificazione energetica degli edifici sempre più sostenibile ed efficiente, sia sotto il profilo energetico sia per quello ambientale, incentivando lo sviluppo dell’economia circolare.
In sostanza, i materiali utilizzati devono essere in possesso della certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy (o equivalenti).
E’ sicuramente un aspetto sfidante di questa iniziativa: il legislatore vuole incentivare non solo il risparmio energetico ma contemporaneamente l’attenzione agli aspetti ambientali.
Dato che per questo vincolo vi è il forte rischio di vedere contestata dall’Amministrazione la possibilità di portare in detrazione le (ingenti) spese sostenute, è quanto mai fondamentale affidarsi a professionisti esperti della materia.
A tal proposito ricordiamo che la nostra struttura dedicata all’iniziativa ENTER è a disposizione per supportare imprese e possibili beneficiari sull’utilizzo di questi incentivi, con servizi che spaziano dalla consulenza applicativa a interventi di riqualificazione completi, chiavi in mano.
Infine segnaliamo che il 04/05/2020 l’ANAC , Autorità Nazionale Anti-corruzione, ha comunicato ufficialmente che l’applicazione negli appalti pubblici di tali linee guida è sospesa in quanto è stata avviata l’attività di revisione delle stesse. (testo integrale: “A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.”).
Specifici requisiti per i materiali isolanti
Ci sono dei requisiti minimi da rispettare per l’isolamento degli edifici? Leggendo il testo del Decreto, non credo che tutti gli interventi di isolamento possano usufruire del super bonus. Infatti leggo una specifica annotazione sugli isolanti.
SI, i materiali isolanti utilizzati devono avere determinare caratteristiche perché l’intervento possa essere considerato “trainante”.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
I “Criteri Ambientali Minimi (CAM)” per l’edilizia (pubblica) sono entrati in vigore con il Decreto Ministeriale 11/10/2017 e stabiliscono i requisiti necessari che le imprese appaltatrici di lavori pubblici devono soddisfare “per lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici“.
Nascono quindi per l’applicazione nei lavori pubblici.
Per quanto di specifico interesse, gli isolanti termici ed acustici utilizzati, devono rispettare i seguenti criteri:
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
i prodotti in lana di vetro devono essere costituiti dal 60% materiale riciclato e/o recuperato, misurato sul peso del prodotto finito.
L’obiettivo dei Criteri Ambientali Minimi è quindi quello di assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti al fine di rendere la riqualificazione energetica degli edifici sempre più sostenibile ed efficiente, sia sotto il profilo energetico sia per quello ambientale, incentivando lo sviluppo dell’economia circolare.
In sostanza, i materiali utilizzati devono essere in possesso della certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy (o equivalenti).
E’ sicuramente un aspetto sfidante di questa iniziativa: il legislatore vuole incentivare non solo il risparmio energetico ma contemporaneamente l’attenzione agli aspetti ambientali.
Dato che per questo vincolo vi è il forte rischio di vedere contestata dall’Amministrazione la possibilità di portare in detrazione le (ingenti) spese sostenute, è quanto mai fondamentale affidarsi a professionisti esperti della materia.
A tal proposito ricordiamo che la nostra struttura dedicata all’iniziativa ENTER è a disposizione per supportare imprese e possibili beneficiari sull’utilizzo di questi incentivi, con servizi che spaziano dalla consulenza applicativa a interventi di riqualificazione completi, chiavi in mano.
Infine segnaliamo che il 04/05/2020 l’ANAC , Autorità Nazionale Anti-corruzione, ha comunicato ufficialmente che l’applicazione negli appalti pubblici di tali linee guida è sospesa in quanto è stata avviata l’attività di revisione delle stesse. (testo integrale: “A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.”).
Le linee guida dell’Ecobonus preesistente prevedevano che l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, fosse prodotto SOLO DOPO l’esecuzione degli interventi. Nel caso di super-bonus, invece, serve anche quello PRIMA degli interventi, in quanto funzionale a dimostrare il salto di classe ottenuto con gli interventi sovvenzionati. Occorre chiarire, infine, che nel vecchio eco-bonus era prescritto che l’attestato di prestazione energetica dovesse essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori: previsione che si ritiene altamente probabile sia attualizzata anche per il super-bonus.
Vi sono poi ulteriori requisiti di natura tecnica relativi alle caratteristiche dei materiali isolanti utilizzati per effettuare gli interventi di isolamento termico: questi ultimi devono infatti rispettare i cosiddetti “CAM”.
Altri requisiti, non prettamente inerenti l’intervento sotto l’aspetto tecnico, riguardano:
requisiti soggettivi del beneficiario
l’adibizione dell’edificio (in caso di singole abitazioni).
[per approfondimenti si vedano le FAQ nell’apposita sezione]
Specifici requisiti per i materiali isolanti
Ci sono dei requisiti minimi da rispettare per l’isolamento degli edifici? Leggendo il testo del Decreto, non credo che tutti gli interventi di isolamento possano usufruire del super bonus. Infatti leggo una specifica annotazione sugli isolanti.
SI, i materiali isolanti utilizzati devono avere determinare caratteristiche perché l’intervento possa essere considerato “trainante”.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
I “Criteri Ambientali Minimi (CAM)” per l’edilizia (pubblica) sono entrati in vigore con il Decreto Ministeriale 11/10/2017 e stabiliscono i requisiti necessari che le imprese appaltatrici di lavori pubblici devono soddisfare “per lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici“.
Nascono quindi per l’applicazione nei lavori pubblici.
Per quanto di specifico interesse, gli isolanti termici ed acustici utilizzati, devono rispettare i seguenti criteri:
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
i prodotti in lana di vetro devono essere costituiti dal 60% materiale riciclato e/o recuperato, misurato sul peso del prodotto finito.
L’obiettivo dei Criteri Ambientali Minimi è quindi quello di assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti al fine di rendere la riqualificazione energetica degli edifici sempre più sostenibile ed efficiente, sia sotto il profilo energetico sia per quello ambientale, incentivando lo sviluppo dell’economia circolare.
In sostanza, i materiali utilizzati devono essere in possesso della certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy (o equivalenti).
E’ sicuramente un aspetto sfidante di questa iniziativa: il legislatore vuole incentivare non solo il risparmio energetico ma contemporaneamente l’attenzione agli aspetti ambientali.
Dato che per questo vincolo vi è il forte rischio di vedere contestata dall’Amministrazione la possibilità di portare in detrazione le (ingenti) spese sostenute, è quanto mai fondamentale affidarsi a professionisti esperti della materia.
A tal proposito ricordiamo che la nostra struttura dedicata all’iniziativa ENTER è a disposizione per supportare imprese e possibili beneficiari sull’utilizzo di questi incentivi, con servizi che spaziano dalla consulenza applicativa a interventi di riqualificazione completi, chiavi in mano.
Infine segnaliamo che il 04/05/2020 l’ANAC , Autorità Nazionale Anti-corruzione, ha comunicato ufficialmente che l’applicazione negli appalti pubblici di tali linee guida è sospesa in quanto è stata avviata l’attività di revisione delle stesse. (testo integrale: “A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.”).
Le linee guida dell’Ecobonus preesistente prevedevano che l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, fosse prodotto SOLO DOPO l’esecuzione degli interventi. Nel caso di super-bonus, invece, serve anche quello PRIMA degli interventi, in quanto funzionale a dimostrare il salto di classe ottenuto con gli interventi sovvenzionati. Occorre chiarire, infine, che nel vecchio eco-bonus era prescritto che l’attestato di prestazione energetica dovesse essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori: previsione che si ritiene altamente probabile sia attualizzata anche per il super-bonus.
Vi sono poi ulteriori requisiti di natura tecnica relativi alle caratteristiche dei materiali isolanti utilizzati per effettuare gli interventi di isolamento termico: questi ultimi devono infatti rispettare i cosiddetti “CAM”.
Altri requisiti, non prettamente inerenti l’intervento sotto l’aspetto tecnico, riguardano:
requisiti soggettivi del beneficiario
l’adibizione dell’edificio (in caso di singole abitazioni).
[per approfondimenti si vedano le FAQ nell’apposita sezione]
Specifici requisiti per i materiali isolanti
Ci sono dei requisiti minimi da rispettare per l’isolamento degli edifici? Leggendo il testo del Decreto, non credo che tutti gli interventi di isolamento possano usufruire del super bonus. Infatti leggo una specifica annotazione sugli isolanti.
SI, i materiali isolanti utilizzati devono avere determinare caratteristiche perché l’intervento possa essere considerato “trainante”.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
I “Criteri Ambientali Minimi (CAM)” per l’edilizia (pubblica) sono entrati in vigore con il Decreto Ministeriale 11/10/2017 e stabiliscono i requisiti necessari che le imprese appaltatrici di lavori pubblici devono soddisfare “per lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici“.
Nascono quindi per l’applicazione nei lavori pubblici.
Per quanto di specifico interesse, gli isolanti termici ed acustici utilizzati, devono rispettare i seguenti criteri:
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
i prodotti in lana di vetro devono essere costituiti dal 60% materiale riciclato e/o recuperato, misurato sul peso del prodotto finito.
L’obiettivo dei Criteri Ambientali Minimi è quindi quello di assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti al fine di rendere la riqualificazione energetica degli edifici sempre più sostenibile ed efficiente, sia sotto il profilo energetico sia per quello ambientale, incentivando lo sviluppo dell’economia circolare.
In sostanza, i materiali utilizzati devono essere in possesso della certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy (o equivalenti).
E’ sicuramente un aspetto sfidante di questa iniziativa: il legislatore vuole incentivare non solo il risparmio energetico ma contemporaneamente l’attenzione agli aspetti ambientali.
Dato che per questo vincolo vi è il forte rischio di vedere contestata dall’Amministrazione la possibilità di portare in detrazione le (ingenti) spese sostenute, è quanto mai fondamentale affidarsi a professionisti esperti della materia.
A tal proposito ricordiamo che la nostra struttura dedicata all’iniziativa ENTER è a disposizione per supportare imprese e possibili beneficiari sull’utilizzo di questi incentivi, con servizi che spaziano dalla consulenza applicativa a interventi di riqualificazione completi, chiavi in mano.
Infine segnaliamo che il 04/05/2020 l’ANAC , Autorità Nazionale Anti-corruzione, ha comunicato ufficialmente che l’applicazione negli appalti pubblici di tali linee guida è sospesa in quanto è stata avviata l’attività di revisione delle stesse. (testo integrale: “A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.”).
grazie agli effetti combinati di altri interventi citati nel Decreto, permettano di raggiungere – ove possibile – il miglioramento di due classi energetiche.
Nel novero degli interventi il cui effetto combinato puù permettere tale risultato ci sono quindi:
NECESSARIAMENTE almeno uno degli interventi trainanti
uno o più degli “altri” interventi previsti nel preesistente “ecobonus” (si veda tabella in altra FAQ)
l’intervento previsto al comma 5, ossia impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito)
l’intervento previsto al comma 6, ossia l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Qualora ciò “non sia possibile” per ragioni tecniche (o, preferiamo pensare, per ragioni tecnico-economiche – dato che tecnicamente si potrebbe pensare di effettuare interventi che però non sono ragionevoli in ottica di costi-benefici) basta dimostrare di aver raggiunto la “classe energetica più alta“.
Al netto di successive precisazioni ulteriori che riteniamo necessarie per meglio definire i concetti relativi riportati nella norma, tale NECESSARIA dimostrazione del salto di 2 classi (ovvero di impossibilità a raggiungere le due classi di miglioramento) sarà da effettuarsi mediante “dichiarazione asseverata” a firma di tecnico abilitato.
I nostri tecnici abilitati sono specializzati nelle analisi energetiche e dei possibili interventi per migliorare la classe energetica degli edifici. La garanzia di ricevere il super-bonus passa necessariamente da tale competenza specialistica.
Le linee guida dell’Ecobonus preesistente prevedevano che l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, fosse prodotto SOLO DOPO l’esecuzione degli interventi. Nel caso di super-bonus, invece, serve anche quello PRIMA degli interventi, in quanto funzionale a dimostrare il salto di classe ottenuto con gli interventi sovvenzionati. Occorre chiarire, infine, che nel vecchio eco-bonus era prescritto che l’attestato di prestazione energetica dovesse essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori: previsione che si ritiene altamente probabile sia attualizzata anche per il super-bonus.
Vi sono poi ulteriori requisiti di natura tecnica relativi alle caratteristiche dei materiali isolanti utilizzati per effettuare gli interventi di isolamento termico: questi ultimi devono infatti rispettare i cosiddetti “CAM”.
Altri requisiti, non prettamente inerenti l’intervento sotto l’aspetto tecnico, riguardano:
requisiti soggettivi del beneficiario
l’adibizione dell’edificio (in caso di singole abitazioni).
[per approfondimenti si vedano le FAQ nell’apposita sezione]
Specifici requisiti per i materiali isolanti
Ci sono dei requisiti minimi da rispettare per l’isolamento degli edifici? Leggendo il testo del Decreto, non credo che tutti gli interventi di isolamento possano usufruire del super bonus. Infatti leggo una specifica annotazione sugli isolanti.
SI, i materiali isolanti utilizzati devono avere determinare caratteristiche perché l’intervento possa essere considerato “trainante”.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
I “Criteri Ambientali Minimi (CAM)” per l’edilizia (pubblica) sono entrati in vigore con il Decreto Ministeriale 11/10/2017 e stabiliscono i requisiti necessari che le imprese appaltatrici di lavori pubblici devono soddisfare “per lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici“.
Nascono quindi per l’applicazione nei lavori pubblici.
Per quanto di specifico interesse, gli isolanti termici ed acustici utilizzati, devono rispettare i seguenti criteri:
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
i prodotti in lana di vetro devono essere costituiti dal 60% materiale riciclato e/o recuperato, misurato sul peso del prodotto finito.
L’obiettivo dei Criteri Ambientali Minimi è quindi quello di assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti al fine di rendere la riqualificazione energetica degli edifici sempre più sostenibile ed efficiente, sia sotto il profilo energetico sia per quello ambientale, incentivando lo sviluppo dell’economia circolare.
In sostanza, i materiali utilizzati devono essere in possesso della certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy (o equivalenti).
E’ sicuramente un aspetto sfidante di questa iniziativa: il legislatore vuole incentivare non solo il risparmio energetico ma contemporaneamente l’attenzione agli aspetti ambientali.
Dato che per questo vincolo vi è il forte rischio di vedere contestata dall’Amministrazione la possibilità di portare in detrazione le (ingenti) spese sostenute, è quanto mai fondamentale affidarsi a professionisti esperti della materia.
A tal proposito ricordiamo che la nostra struttura dedicata all’iniziativa ENTER è a disposizione per supportare imprese e possibili beneficiari sull’utilizzo di questi incentivi, con servizi che spaziano dalla consulenza applicativa a interventi di riqualificazione completi, chiavi in mano.
Infine segnaliamo che il 04/05/2020 l’ANAC , Autorità Nazionale Anti-corruzione, ha comunicato ufficialmente che l’applicazione negli appalti pubblici di tali linee guida è sospesa in quanto è stata avviata l’attività di revisione delle stesse. (testo integrale: “A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.”).
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Specifici requisiti per usufruire del super-bonus.
E’ vero che l’edificio deve avere determinate caratteristiche per poter usufruire del super-bonus? Devono essere fatti specifiche dichiarazioni? Gl interventi “trainanti” non possono essere fatti in determinate zone climatiche?
Gli specifici requisiti NON sono relativi a caratteristiche intrinseche dell’edificio, ma devono permettere l’ottenimento di un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Ulteriori specifiche tecniche sono previste per i materiali isolanti utilizzati per l’isolamento termico delle superfici opache (intervento trainante di cui alla lettera “a”).
Il comma 3 dell’art. 119 del “Decreto Rilancio” recita “Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.”
E’ pertanto necessario che uno (o più) degli interventi “trainanti” – anche
grazie agli effetti combinati di altri interventi citati nel Decreto, permettano di raggiungere – ove possibile – il miglioramento di due classi energetiche.
Nel novero degli interventi il cui effetto combinato puù permettere tale risultato ci sono quindi:
NECESSARIAMENTE almeno uno degli interventi trainanti
uno o più degli “altri” interventi previsti nel preesistente “ecobonus” (si veda tabella in altra FAQ)
l’intervento previsto al comma 5, ossia impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito)
l’intervento previsto al comma 6, ossia l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Qualora ciò “non sia possibile” per ragioni tecniche (o, preferiamo pensare, per ragioni tecnico-economiche – dato che tecnicamente si potrebbe pensare di effettuare interventi che però non sono ragionevoli in ottica di costi-benefici) basta dimostrare di aver raggiunto la “classe energetica più alta“.
Al netto di successive precisazioni ulteriori che riteniamo necessarie per meglio definire i concetti relativi riportati nella norma, tale NECESSARIA dimostrazione del salto di 2 classi (ovvero di impossibilità a raggiungere le due classi di miglioramento) sarà da effettuarsi mediante “dichiarazione asseverata” a firma di tecnico abilitato.
I nostri tecnici abilitati sono specializzati nelle analisi energetiche e dei possibili interventi per migliorare la classe energetica degli edifici. La garanzia di ricevere il super-bonus passa necessariamente da tale competenza specialistica.
Le linee guida dell’Ecobonus preesistente prevedevano che l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, fosse prodotto SOLO DOPO l’esecuzione degli interventi. Nel caso di super-bonus, invece, serve anche quello PRIMA degli interventi, in quanto funzionale a dimostrare il salto di classe ottenuto con gli interventi sovvenzionati. Occorre chiarire, infine, che nel vecchio eco-bonus era prescritto che l’attestato di prestazione energetica dovesse essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori: previsione che si ritiene altamente probabile sia attualizzata anche per il super-bonus.
Vi sono poi ulteriori requisiti di natura tecnica relativi alle caratteristiche dei materiali isolanti utilizzati per effettuare gli interventi di isolamento termico: questi ultimi devono infatti rispettare i cosiddetti “CAM”.
Altri requisiti, non prettamente inerenti l’intervento sotto l’aspetto tecnico, riguardano:
requisiti soggettivi del beneficiario
l’adibizione dell’edificio (in caso di singole abitazioni).
[per approfondimenti si vedano le FAQ nell’apposita sezione]
Specifici requisiti per i materiali isolanti
Ci sono dei requisiti minimi da rispettare per l’isolamento degli edifici? Leggendo il testo del Decreto, non credo che tutti gli interventi di isolamento possano usufruire del super bonus. Infatti leggo una specifica annotazione sugli isolanti.
SI, i materiali isolanti utilizzati devono avere determinare caratteristiche perché l’intervento possa essere considerato “trainante”.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
I “Criteri Ambientali Minimi (CAM)” per l’edilizia (pubblica) sono entrati in vigore con il Decreto Ministeriale 11/10/2017 e stabiliscono i requisiti necessari che le imprese appaltatrici di lavori pubblici devono soddisfare “per lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici“.
Nascono quindi per l’applicazione nei lavori pubblici.
Per quanto di specifico interesse, gli isolanti termici ed acustici utilizzati, devono rispettare i seguenti criteri:
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
i prodotti in lana di vetro devono essere costituiti dal 60% materiale riciclato e/o recuperato, misurato sul peso del prodotto finito.
L’obiettivo dei Criteri Ambientali Minimi è quindi quello di assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti al fine di rendere la riqualificazione energetica degli edifici sempre più sostenibile ed efficiente, sia sotto il profilo energetico sia per quello ambientale, incentivando lo sviluppo dell’economia circolare.
In sostanza, i materiali utilizzati devono essere in possesso della certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy (o equivalenti).
E’ sicuramente un aspetto sfidante di questa iniziativa: il legislatore vuole incentivare non solo il risparmio energetico ma contemporaneamente l’attenzione agli aspetti ambientali.
Dato che per questo vincolo vi è il forte rischio di vedere contestata dall’Amministrazione la possibilità di portare in detrazione le (ingenti) spese sostenute, è quanto mai fondamentale affidarsi a professionisti esperti della materia.
A tal proposito ricordiamo che la nostra struttura dedicata all’iniziativa ENTER è a disposizione per supportare imprese e possibili beneficiari sull’utilizzo di questi incentivi, con servizi che spaziano dalla consulenza applicativa a interventi di riqualificazione completi, chiavi in mano.
Infine segnaliamo che il 04/05/2020 l’ANAC , Autorità Nazionale Anti-corruzione, ha comunicato ufficialmente che l’applicazione negli appalti pubblici di tali linee guida è sospesa in quanto è stata avviata l’attività di revisione delle stesse. (testo integrale: “A seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.”).