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FAQ – Interventi TRAINATI verso il super-bonus 110%

Questa pagina è dedicata alla raccolta delle risposte alle domande più frequenti che i clienti di SJConsulting pongono quotidianamente ai nostri esperti dell’Area Specialistica ENTER – la divisione con il team multidisciplinare di esperti energetici, strutturisti, impiantisti, tecnici abilitati rilascio della relazioni asseverate e alle certificazioni energetiche, fiscalisti, legali e consulenti finanziari dedicato allo sviluppo di progetti di riqualificazione energetica e sismica agevolati con il super-bonus previsto dal D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

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Interventi trainati dagli interventi “energetici”

Quanti e quali sono gli altri interventi che possono godere del super bonus al 110%? Quali sono gli interventi che potrebbero godere della detrazione al 110% se effettuati in contemporanea con uno trainante del comma 1? Se ho capito bene ci sono due tipi di interventi trainanti: quelli legati al miglioramento energetico e quelli legati al miglioramento antisismico dell’edificio. Possono trainare i medesimi interventi?

Sono previste due tipologie di interventi cosiddetti trainanti: quelli previsti al comma 1 (per la riqualificazione energetica) e quelli del comma 4 (recupero statico degli edifici). I primi trainano verso la maxi aliquota di detrazione anche altri interventi legati all’energia, mentre quelli anti sisma trainano unicamente l’installazione di sistemi fotovoltaici sugli edifici interessati.

Nel testo della norma, si possono distinguere due tipologie di interventi:

  • quelli specificati al comma 1, che hanno come obiettivo il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici (i requisiti minimi degli interventi e del salto minimo di questo miglioramento sono stabiliti al comma 3. Definiremo questi interventi come “interventi energetici”
  • quelli specificati al successivo comma 4, relativi al miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio. Li definiremo come “interventi antisismici “

Gli interventi trainanti “energetici”, per analogia, possono permettere di portare in detrazione …..

….

con l’aliquota maxi del 110% anche quelli previsti dal previgente ”ecobonus”.

Al comma 2 dell’art. 119 , infatti, è previsto che “L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1”.

In generale, si tratta degli (altri) interventi per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento  termico  dell’edificio  (coibentazioni – pavimenti – finestre,
  • comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari (cosiddetti “termici”)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Si riporta, nello specifico, l’elenco degli interventi di efficientamento energetico “trainabili” verso il super-bonus:

  • riqualificazione energetica generale degli edifici
  • sostituzione serramenti e infissi
  • schermature solari
  • installazione pannelli solari (il cosiddetto “solare termico”)
  • sistemi di building automation
  • sostituzione scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore
  • installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatore a biomassa

(attenzione a come il legislatore distingue tra la “sostituzione”, ossia occorre che vi sia un impianto esistente, e la “installazione”, caso in cui non è richiesta la presenza di un impianto precedente. Per approfondimenti vedere la faq apposita).

Sono poi trainabili anche le spese sostenute per interventi previsti ai seguenti commi del Decreto:

  • comma 5 – installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1
  • comma 6 – installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo
  • comma 8 – installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

NOTA BENE – per gli interventi relativi al fotovoltaico, la possibilità di godere della maxi aliquota di detrazione è condizionata a due condizioni:

  • la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito
  • non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione

…… agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Per conoscere la classificazione dei territori in base al rischio sismico, si può scaricare e consultare il file aggiornato al seguente link del sito della Protezione Civile.

Tali interventi “trainano” :

  • verso un’aliquota maggiorata al 90%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi
  • verso il super bonus le spese di l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (tale limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale nel caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica)
  • sempre verso il 110%, l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo (dell’installazione dei pannelli, ossia 48.000) e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo

Per quanto riguarda la detrazione derivante da questi ultimi due interventi , valgono le seguenti condizioni:

  • è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito

non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

Ti servono maggiori dettagli? Chiedi maggiori informazioni agli esperti di ENTER – la divisione multidisciplinare di professionisti specializzata nella riqualificazione incentivata degli edifici.