FAQ – Interventi TRAINANTI il super-bonus 110%
Questa pagina è dedicata alla raccolta delle risposte alle domande più frequenti che i clienti di SJConsulting pongono quotidianamente ai nostri esperti dell’Area Specialistica ENTER – la divisione con il team multidisciplinare di esperti energetici, strutturisti, impiantisti, tecnici abilitati rilascio della relazioni asseverate e alle certificazioni energetiche, fiscalisti, legali e consulenti finanziari dedicato allo sviluppo di progetti di riqualificazione energetica e sismica agevolati con il super-bonus previsto dal D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).
Interventi "trainanti" il super-bonus.
Ho sentito da varie parti che non tutti gli interventi sugli edifici sono uguali. Alcuni sono definiti “trainanti”: cosa vuol dire? Cosa sono quindi gli interventi “trainanti”?
Gli interventi trainanti sono quegli specifici interventi che, oltre ad essere agevolati con il super-bonus, permettono di far accedere alla detrazione del 110% anche le spese di altri interventi effettuati in contemporanea.
Il Decreto, all’articolo 119, identifica tre tipologie di interventi che permettono di accedere alla detrazione del 110% sulle spese sostenute per la loro realizzazione.
Si tratta dei seguenti interventi:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
Sono definiti “trainanti” in quanto …
…. possono far accedere al godimento dell’agevolazione del 110% anche altri interventi.
Nello specifico, “se eseguiti congiuntamente” ai tre visti sopra, possono godere della maxi detrazione anche le spese sostenute per i seguenti interventi:
- quelli già contemplati nel precedente “ecobonus” (interventi di efficientamento energetico), ossia quelli di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
La sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale
Perché nel decreto la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale è specificata in due interventi “trainanti”? Non capisco perché sono stati specificati due interventi diversi per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, uno per le parti comuni degli edifici e uno per gli edifici unifamiliari.
Perché gli interventi di sostituzione detraibili con la maxi aliquota al 110% sono diversi.
Infatti a seconda dell’edificio su cui si interviene, si configurano due diversi interventi.
Sulle parti comuni degli edifici (art. 119 lettera b) comma 1 ), gli impianti centralizzati possono essere sostituiti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
- a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo)
- impianti di micro-cogenerazione
Invece, come specificato alla lettera c) del comma 1 dell’art.119, sugli edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti può avvenire con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
- a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo)
- impianti di micro-cogenerazione
Pertanto, sugli edifici unifamiliari, la sostituzione della semplice caldaia esistente con una a condensazione di classe A NON è considerato un intervento trainante.
Interventi trainanti legati al “sisma bonus”
Gli unici interventi che possono godere della maxi aliquota del 110% sono quelli legati all’isolamento e alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale? Ci sono altri interventi sugli edifici che possono godere del “super bonus”?
Il Decreto Rilancio prevede un ulteriore tipologia di intervento “trainante”: sono gli interventi del cosiddetto “sisma bonus” che, se effettuati su edifici in zona sismica da 1 a 3, vedono maggiorata la % di detrazione possibile dal 50 % (o 70% se con miglioramento di una classe sismica, ovvero ancora 80% per due classi) al 110% tout court.
Al comma 4 del D.L. Rilancio, si prevede l’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione prevista per gli interventi del vigente “sisma bonus”. Tali interventi sono tecnicamente quelli definiti di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto -legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013.
In concreto, la previgente legislazione, prevedeva che:
- per l’effettuazione di interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici
- realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come prima dell’ultima modifica, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive
- che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 (con riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003)
le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31/12/2021 potessero essere portate in detrazione dalle imposte – calcolata su una spesa massima ammissibile fino a 96.000 per ogni anno e per ogni unità abitativa – con un’aliquota del 50% in 5 anni.
Nel vecchio sisma bonus è poi previsto un meccanismo premiale, differenziato in base alla tipologia di edificio, in base al miglioramento della classe di rischio risultante dopo l’intervento:
- l’aliquota passa da 50% a 70% per le singole unità immobiliari (75% per gli edifici condominiali) se si passa a una classe di rischio inferiore
- l’aliquota passa da 50% a 80% per le singole unità immobiliari (85% per gli edifici condominiali) se si passa a due classi di rischio inferiori
Con il super bonus parrebbe che scompaiano tutte le aliquote viste in precedenza, diventando un’aliquota unica del 110%, a prescindere dal miglioramento della classe di rischio ottenuta con gli interventi effettuati.
E’ inoltre prevista un’ulteriore agevolazione nel caso in cui:
- contestualmente all’intervento, sia stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi
- con un’impresa di assicurazione a cui sia stato ceduto il credito
la detrazione del premio di tale polizza, in capo al beneficiario, può essere detratto per il 90%.
Restano esclusi, come anche nella vigente formulazione del “sisma bonus”, gli interventi in aree classificate come zone sismiche 4.
Questi interventi sono anch’essi definibili “trainanti” in quanto possono far accedere al super bonus del 110% anche altri interventi contemporanei effettuati sugli edifici oggetto dei lavori antisismici. Gli unici interventi che però possono trainare sono quelli relativi all’installazione dei pannelli fotovoltaici e del relativi sistemi di accumulo. [si veda a tal proposito la risposta alla FAQ dedicata specificamente) .
Caldaia a condensazione di classe A
Se la sostituzione della caldaia non è un intervento “trainante”, vuol dire che non rientra nel superbonus? Ma allora, come sono agevolate le spese di sostituzione della caldaia nelle singole case?
Non è di per sè un intervento trainante, ma può essere agevolato anch’esso con il super bonus.
Allo stato attuale delle cose, salvo modifiche nell’iter di conversione in legge del Decreto, la mera sostituzione delle caldaie negli edifici unifamiliari non è considerato un intervento trainante e pertanto non permette di usufruire – se effettuato singolarmente – della detrazione del 110%. Continua ovviamente a poter usufruire delle agevolazioni ….
….. previste dalla precedente normativa (comma 347, articolo 1,Legge 296/2006).
Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.
NOTA BENE: Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
La detrazione in questione (l'”ecobonus” vigente) è recuperabile in 10 anni, al contrario del super-bonus che lo è in 5 anni: quindi anche finanziariamente meno conveniente.
Potrebbe esserci però un’alternativa per accedere comunque al super-bonus nel caso in cui il cliente non intendesse effettuare la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con altri impianti previsti per fare della sostituzione dell’ impianto di climatizzazione invernale esistenti un intervento al 110% (che ricordiamo essere la pompa di calore, anche ibrida o geotermica, e la microgenerazione), volendolo altresì effettuare solamente con una caldaia a condensazione.
Si tratterebbe infatti di realizzare l’intervento “di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” (comma 1 lettera a) congiuntamente alla sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione in classe A.
Tale intervento di isolamento “trainerebbe” infatti verso la detrazione del 110% anche quello di sostituzione della caldaia con una condensazione.
Premesso che in ottica di una maggiore performance energetica globale dell’edificio (compreso il comfort abitativo) ottenuta a costo zero per il cliente, si consiglia in ogni caso di sostituire l’impianto di riscaldamento con uno di climatizzazione con contestuale adozione delle soluzioni tecnologiche più performanti previste dal legislatore, tale ipotesi rimane da chiarire in modo definitivo con gli Enti preposti.
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Questa soluzione è infatti percorribile grazie alle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 119, che però riporta l’aggettivo “altri interventi” (l’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico”). Una lettura cautelativa della norma porterebbe ad escludere a priori gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione dagli “altri” in quanto già citato nel comma 1 dell’articolo.