FAQ – Aspetti economici-finanziari super bonus 110%
Questa pagina è dedicata alla raccolta delle risposte alle domande più frequenti che i clienti di SJConsulting pongono quotidianamente ai nostri esperti dell’Area Specialistica ENTER – la divisione con il team multidisciplinare di esperti energetici, strutturisti, impiantisti, tecnici abilitati rilascio della relazioni asseverate e alle certificazioni energetiche, fiscalisti, legali e consulenti finanziari dedicato allo sviluppo di progetti di riqualificazione energetica e sismica agevolati con il super-bonus previsto dal D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”).
Spese massime degli interventi trainanti
Valgono gli stessi importi massimi di detrazione del vecchio eco bonus? Quanto posso spendere per gli interventi trainanti? Un cliente potrebbe chiedere di fare lavori per l’importo che vuole? Vi sono diversi modi di intendere gli interventi trainanti: a seconda del progetto varia molto la cifra finale dell’intervento. Sono tutti possibili?
Il legislatore ha previsto degli importi massimi di spesa per gli interventi trainanti. Tali importi – se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito – devono essere asseverati come “congrui” da tecnico abilitato.
Già nel comma 1 dell’art. 119 del “Decreto Rilancio”, ossia nella definizione degli interventi “trainanti” sono fissati gli importi massimi delle spese ammesse per l’effettuazione degli stessi.
Nello specifico si legge che la detrazione con l’aliquota del 110% in 5 anni vale per le “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente” relative a
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (compresi i costi relativi allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito)
- vale lo stesso importo complessivo massimo anche per gli interventi del tipo 2 effettuati sugli edifici unifamiliari.
In analogia con il vecchio eco bonus (e il bonus casa, e tutti le altre agevolazioni a carico della fiscalità generale), al fine di gestire gli opportuni stanziamenti, il legislatore si è preoccupato di ….
….fissare dei tetti massimi alla spesa che tali meccanismi incentivanti comportano.
Nello schema preesistente vige un limite sulla possibile detrazione. Nel nuovo schema, invece, per gli interventi trainanti il limite è posto sulla spesa. Fissate ex lege le aliquote di detrazione, ovviamente, i due parametri sono correlati.
Cambia, se vogliamo, la filosofia, sottintendendo nel nuovo metodo, la volontà del legislatore di incentivare al massimo gli interventi: ricordiamo che si tratta di un Decreto per il rilancio, economico e strutturale, del Paese.
Mentre nel precedente eco bonus lo Stato, con la quota di detrazione corrisposta, è un “socio” del contribuente, nello schema del super-bonus lo Stato è l’unico finanziatore. Quindi, nel primo caso, il contribuente decide l’entità dell’intervento in base alle proprie possibilità economiche (per il volume di imposte da cui detrarre la detrazione) e finanziarie (in base alla possibilità di anticipare la cassa necessaria a finanziare i lavori). Nel caso del super bonus, invece, tutto l’intervento è a carico dello Stato. Il contribuente diventa de facto un “delegato” dello Stato che, in cambio della disponibilità del proprio immobile (e della gestione delle pratiche connesse, dei disagi dei lavori, dei rischi connessi alla gestione delle pratiche etc) riceve i benefici dell’intervento non spendendo un euro (se non per il servizio dell’eventuale debito di anticipazione prima della cessione del credito, qualora optasse per tale soluzione). Ovviamente, in tale situazione, il contribuente tenderebbe a effettuare interventi utilizzando tutta la capacità (limite teorico infinito): ecco che scomparendo l’altra variabile del vecchio eco bonus (la % di detraibilità), occorreva intervenire sull’unica variabile ancora presente, ossia il valore totale della spesa.
In ulteriore sezione della knowledge-base ENTER svilupperemo ulteriormente il concetto esaminando come sono “limitati” gli altri interventi trainabili e come, in presenza di un finanziatore (nello specifico un’impresa per il meccanismo dello “sconto in fattura” o soci di finanza per l’opzione della cessione del credito) il legislatore preveda il controllo da parte di un tecnico che, rispondendo in solido anche penalmente, garantisca la fiscalità da comportamenti opportunistici tendenti a far lievitare le spese fuori dall’alveo degli importi ritenuti “congrui”.
Spese massime ammissibili per interventi energetici – edifici unifamiliari
Ci sono dei massimali di spesa che posso portare in detrazione se sono proprietario di una villetta unifamiliare? Posso effettuare tutti gli interventi che rientrano in quelli agevolati o devo limitare le spese? Ma i limiti alle spese massime per gli edifici unifamiliari che ha imposto il legislatore si riferiscono alla detrazione o al valore degli interventi?
Si, il super bonus si applica alle spese ammissibili fino a dei massimali che sono fissati direttamente nel Decreto per quanto riguarda gli interventi “trainanti” (interventi di isolamento e sostituzione impianti di climatizzazione invernale), il fotovoltaico (e connessi sistemi di accumulo). Non sono fissati, invece, limiti di spesa per l’ulteriore intervento trainato citato nel decreto al comma 8 (l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici). Per gli altri interventi trainati, ossia quelli dell’eco bonus esistente, si ritiene valgano quei limiti di spesa, determinabili dall’aliquota e dalla detrazione massima.
Gia nel testo del decreto, ove ricorre la definizione degli interventi che possono usufruire dell’aliquota di detrazione al 110% (super bonus) è riportato il tetto massimo di spese ammissibili.
Per
quelli “trainati” indicati nel Decreto, valgono le seguenti previsioni:
- comma 5 – per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica la detrazione è calcolata:
- fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico,
- in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, ossia dove siano già in corso tali interventi e non sia un progetto per realizzare unicamente uno di quelli trainanti, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale
- comma 6 – per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici del punto prima, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo (48.000 €) e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (quindi complessivi 3.400/2.600 € per kWh di potenza nominale del sistema integrato pannello+accumulo)
- non è indicato un tetto complessivo di spesa per gli interventi trainabili verso la detrazione al 110% indicati al comma 8 del Decreto (l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici). …..
…… Abbiamo anche visto che, come previsto al comma 2 del D.L., sono trainabili verso il super bonus anche gli interventi previsti nell’eco-bonus vigente.
Nella formulazione di tale incentivo non sono indicati limiti massimi di spesa, bensì di detrazione. Si possono pertanto determinare le spese massime ammissibili, una volta note le aliquote di detraibilità e l’importo massimo della detrazione per ogni singola tipologia di intervento.
Per maggiori informazioni rimandiamo alle schede di dettaglio pubblicate sul sito SJConsulting.