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DECRETO MISE “asseverazioni”

Riportiamo il testo integrale DEFINITIVO del Decreto MISE “Asseverazioni”, firmato dal Ministro ed inviato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

E’ il cosiddetto “Decreto Asseverazioni”, che disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.


Premesse

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed in particolare:

  • il comma 13 dell’articolo 119, secondo cui “Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al  presente articolo e dell’opzione per la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui all’articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.  Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative”;
  • il comma 13-bis dell’articolo 119, secondo cui “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.  L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione   della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di   commercio, industria, artigianato   e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”;
  • il comma 14 dell’articolo 119, secondo cui “Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

VISTO il comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 che prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

VISTA legge del 24 novembre 1981, n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018, recante “Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90.”

DECRETA

Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

  1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  1. Decreto Rilancio: il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
  2. Decreto Requisiti Ecobonus: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
  3. Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2015, serie generale n. 162, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
  4. Linee Guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2015, serie generale n. 162, recante “Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
  5. Asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus;
  6. Polizza di Assicurazione: il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 – Responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana;
  7. Tecnico Abilitato: il soggetto di cui alla lettera c), comma 3, articolo 1, del Decreto Requisiti Ecobonus;
  8. ENEA: l’ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico.

Articolo 2 (Asseverazione)

  1. Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:
  1. la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;
  2. la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
  1. Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. 
  2. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le Polizze di Assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
  3. Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.
  4. L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:
  1. secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  2. secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
  1. L’asseverazione di cui al comma 7, lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 3 (Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione)

  1. L’asseverazione di cui all’articolo 2, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
  2. L’Asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi. 
  3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
  4. Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 2, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.

Articolo 4 (Verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio)

  1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’Asseverazione ai sensi dell’articolo 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all’articolo 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:
  1. che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
  2. per tutti gli interventi oggetto dell’Asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus garantiscano:
  1. la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
  2. che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
  1. che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) e c), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
  2. della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;
  3. che l’Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato;
  4. che nell’Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  5. del Tecnico Abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;
  6. che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
  7. che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
  1. ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all’articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda.
  2.  Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate. In tali casi l’ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all’articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”. Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio D.L. 34/2020 per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.
  3. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti dall’articolo 3, dovrà fornire l’asseverazione di cui all’articolo 2, comma 8, lettera a).  ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all’articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di “intervento realizzato”. Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 
  4. Nei casi in cui, trascorsi 48 mesi dalla trasmissione dell’asseverazione di cui al comma 3, non sia pervenuta l’asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.

Articolo 5 (Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione)

  1. I controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all’articolo 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la  fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211.
  2. ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate nell’anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell’anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle Asseverazioni e sulla regolarità delle Asseverazioni stesse. 
  3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.
  4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018.
  5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all’articolo 6.

Articolo 6 (Sanzioni)

  1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la  Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all’articolo 5, comma 5, procede nei confronti del Tecnico Abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione infedele con la contestazione di cui all’articolo 14 della legge n. 689 del 1981.
  3. La contestazione di cui all’articolo 14, della legge n.689 del 1981, è effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.

Articolo 7 (Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze)

  1. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all’articolo 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del Tecnico Abilitato interessato.

Articolo 8 (Rendicontazione attività )

  1. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 14, comma 2-quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformità ai criteri e alle modalità di rendicontazione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211.

Articolo 7 (Disposizioni finali )

  1. Il presente decreto, di cui l’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1 – Modello di dichiarazione asseverata – STATO FINALE (file WORD editabile)

ALLEGATO 2 – Modello di dichiarazione asseverata – SAL-Stato Avanzamento Lavori (file WORD editabile)


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