La riforma dell’ATP accelera i tempi tecnici delle dispute contrattuali. Ma il vero segreto è non aspettare che la disputa nasca. Vediamo come fare: alcuni consigli pratici derivati dall’esperienza sul campo.

Infografica sulla riforma ATP 2026: guida alla gestione delle dispute tecniche con i fornitori e scelta del CTP nelle PMI
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Un fornitore consegna un lotto di componenti non conformi.

Una fornitura in ritardo blocca una commessa.

Un servizio erogato difformemente dal SLA genera un danno che nessuno vuole riconoscere.

Sono situazioni che, in un’azienda (di qualsiasi tipo, manifatturiera, servizi etc), capitano prima o poi.

Dispute….

E che quasi sempre generano dispute tecniche con i fornitori che partono con la stessa domanda: “Chiamo l’avvocato?”.

Nel 2026 la risposta è più articolata di un semplice SI/NO.

Il D.L. 19/2026 ha riscritto due articoli del codice civile pensati proprio per questi contenziosi — l’accertamento tecnico preventivo (ATP) — introducendo tempi più certi e una procedura più snella.

Una novità utile, purtroppo però da inquadrare in un contesto poco incoraggiante: la durata media di un procedimento civile in Italia resta di circa 16 mesi in primo grado! (vedi articolo Confartigianato).

Ma l’obiettivo PNRR di ridurre i tempi della giustizia del 40% entro giugno 2026 è ormai fuori portata.

In pratica: mentre l’iter giudiziario si mette in moto — anche quando accelerato — la produzione, le consegne e i rapporti con i clienti dell’azienda non aspettano.

La riforma dà uno strumento in più. Ma le aziende “competitive” non aspettano la disputa per avere i dati pronti. Gestiscono il rischio!



Cosa cambia con la riforma ATP 2026

L’accertamento tecnico preventivo (ATP) non è una novità del 2026: esiste da tempo, disciplinato dagli articoli 696 e 696-bis del codice di procedura civile.

È lo strumento che permette di “fotografare” una situazione tecnica — lo stato di un impianto, la conformità di una fornitura, le cause di un danno — prima che si apra una causa vera e propria, o anche nel corso di una causa già avviata.

Quello che cambia con il D.L. 19/2026 riguarda soprattutto i tempi.

Il nuovo testo stabilisce che, una volta conferito l’incarico al consulente tecnico d’ufficio (CTU) — o, se successivo, dal momento del suo giuramento — il procedimento si sospende fino al deposito della perizia, ma questa sospensione non può superare i sei mesi (vedi Art. 17 c.3 del Decreto Legge).

È una precisazione tecnica, ma con una conseguenza pratica importante. Per la prima volta esiste un limite temporale esplicito alla fase più delicata dell’accertamento, quella in cui il perito lavora e le parti restano in attesa.

Il procedimento si conclude poi con il deposito della relazione tecnica — o, nel caso dell’ATP conciliativo, con l’eventuale accordo tra le parti.

Le spese e il compenso del consulente vengono liquidati con un provvedimento separato del giudice: un dettaglio da conoscere prima di avviare la procedura, perché nella maggior parte dei casi i costi anticipati restano a carico di chi richiede l’accertamento, salvo poi essere recuperati in un eventuale giudizio di merito a carico della parte soccombente.

Non è una “rivoluzione”!
Ma per un’azienda che deve decidere se e come muoversi per tutelare i propri diritti, avere un orizzonte temporale più prevedibile fa una differenza concreta nella pianificazione — soprattutto quando in gioco c’è la continuità di una fornitura critica.

Perché l’ATP conciliativo è pensato per le dispute contrattuali con i fornitori

Tra i due strumenti previsti dal codice, quello meno conosciuto — ma spesso più utile nelle dispute commerciali — è l’ATP conciliativo, disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c.

A differenza dell’ATP “ordinario” (art. 696), pensato per l’urgenza di conservare una prova che rischia di deteriorarsi, l’ATP conciliativo può essere attivato anche in assenza di quell’urgenza, per crediti derivanti da inadempimento contrattuale — una definizione tecnica che corrisponde, di fatto, alla maggior parte delle dispute con un fornitore: consegna non conforme, ritardo, prestazione difforme da quanto pattuito.

La sua funzione non è solo probatoria, ma anche conciliativa: il consulente tecnico (CTU) nominato dal giudice non si limita a fotografare la situazione, ma può favorire un accordo diretto tra le parti sulla base delle proprie conclusioni tecniche.

Se l’accordo si raggiunge, il procedimento si chiude con un verbale a cui il giudice attribuisce efficacia esecutiva — senza bisogno di aprire una causa ordinaria.

Nota importante!

Un ulteriore elemento da tenere presente riguarda il valore che questa perizia conserva anche dopo la procedura.

Una sentenza della Cassazione del 2026 ha chiarito che, una volta acquisita agli atti, la relazione tecnica redatta in sede di ATP diventa un elemento di prova utilizzabile anche nei confronti di soggetti che non hanno partecipato direttamente all’accertamento — per esempio un subfornitore, o il produttore di un componente coinvolto a monte della filiera (Segui il link per la leggere tutta la sentenza).

Un aspetto rilevante per chi opera in catene di fornitura articolate, dove la responsabilità di un difetto può risalire a più livelli!

In sintesi: prima di intraprendere una causa ordinaria — lunga, costosa, con esito incerto — vale sempre la pena valutare se la disputa con il fornitore rientra nei presupposti per un ATP conciliativo. Spesso è la via più rapida per arrivare a un chiarimento tecnico, a un accordo, o quantomeno a una base solida per i passi successivi.

Come affrontare una disputa tecnica con un fornitore nei primi giorni

Schema del flusso operativo per la gestione delle dispute tecniche con i fornitori

Qualunque sia lo strumento scelto — ATP, causa legale, negoziazione diretta — c’è un elemento che decide l’esito prima ancora che si apra qualunque procedura: cosa viene fatto nei primi giorni dopo che il problema emerge.

Molte aziende reagiscono a una fornitura difettosa o a un inadempimento gestendo la questione via email, accumulando scambi di responsabilità reciproca, senza fissare in modo tecnico e documentato lo stato delle cose.

Quando, settimane o mesi dopo, la disputa arriva a un tecnico o a un legale, il materiale probatorio è già indebolito: pezzi sostituiti, materiali smaltiti, tracciabilità persa.

Le azioni che consiglio sempre di fare (e che fanno davvero la differenza in questa fase iniziale e facilitano il processo a valle) sono poche, semplici e precise:

Conservare lo stato delle cose: non riparare, sostituire o smaltire il materiale contestato prima di averlo documentato tecnicamente — anche solo con fotografie datate e verbali interni (con data se possibile certificata), in attesa di un accertamento più formale.

Tracciare i dati di consegna e di processo: lotti, date, documenti di trasporto, certificati di conformità, eventuali controlli in ingresso già effettuati.

Valutare subito l’urgenza: se la situazione può peggiorare o la prova rischia di deteriorarsi, questo è proprio il presupposto — il cosiddetto periculum in mora — che rende ammissibile un ATP ordinario. Vale la pena muoversi prima che la finestra temporale si chiuda.

Non confondere la gestione commerciale del rapporto con la gestione tecnica della prova: si può continuare a negoziare con il fornitore mentre, in parallelo, si costruisce un dossier tecnico solido — le due cose non sono in contraddizione (anzi, lo sforzo è sempre ripagato successivamente).

Chi ben inizia…

Chi arriva a un ATP — o anche solo a una trattativa più informale — con questi elementi già in mano parte in una posizione radicalmente diversa da chi deve ricostruire tutto a posteriori.

Ed è anche il motivo per cui, spesso, le aziende che gestiscono meglio queste situazioni non sono quelle più esperte in materia legale, ma quelle che hanno già l’abitudine di tracciare i propri processi in modo strutturato — per ragioni che nulla hanno a che fare con il contenzioso.

Come scegliere un consulente tecnico di parte (CTP)

Se la disputa richiede una perizia — in sede di ATP, o anche solo come base tecnica per una trattativa — la scelta del consulente tecnico di parte (CTP) pesa quanto la strategia stessa.

Competenza specifica sulla procedura, per sfruttare al massimo le competenze dei tecnici esperti interni. Un CTP che conosce nel dettaglio la procedura riesce a individuare più rapidamente le cause tecniche e a costruire argomentazioni credibili, “blindando” così i risultati.

Capacità di dialogo con il linguaggio giuridico, senza esserne prigioniero. Il CTP lavora a fianco dei tecnici interni ( e del legale -quando c’è) e deve saper tradurre l’evidenza tecnica in termini utilizzabili nel procedimento, mantenendo però il proprio giudizio indipendente.

Rapidità di intervento. Molte situazioni richiedono un sopralluogo o una prima valutazione entro pochi giorni — soprattutto quando è in gioco la conservazione della prova.

Indipendenza e tracciabilità del proprio operato: verbali, rilievi fotografici datati, metodo di lavoro riproducibile. Una perizia costruita con rigore metodologico regge meglio al confronto con il CTU nominato dal giudice.

Attenzione. Un errore comune è cercare il CTP solo quando la disputa è già formalizzata.

In realtà, chi ha già un riferimento tecnico esterno — anche solo per una consulenza occasionale o una second opinion su una non conformità — arriva a queste situazioni con tempi di reazione molto più rapidi, semplicemente perché non deve costruire da zero un rapporto di fiducia e di conoscenza dell’azienda proprio nel momento più delicato.

Prevenire le dispute tecniche con i fornitori vale più che difenderle

C’è un filo che collega tutto quello che abbiamo visto fin qui: la solidità di una difesa tecnica — in un ATP, in una trattativa, o semplicemente in una discussione con un fornitore — dipende dalla qualità e dalla tracciabilità dei dati che l’azienda già possiede. Non dati costruiti per l’occasione, ma dati che nascono dal funzionamento reale dei processi: controlli in ingresso, tracciabilità dei lotti, documentazione delle non conformità.

È lo stesso principio su cui si basa ESGineering™, l’approccio con cui in SJConsulting leggiamo l’efficienza dei processi industriali: i dati utili — che siano indicatori ESG o elementi di prova in un contenzioso — devono emergere dal funzionamento reale dell’azienda, non essere ricostruiti a posteriori sotto pressione.

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In questo caso, questi dati rappresentano la “baseline” storica utile per argomentare le difformità da accertare in perizia.

Le aziende che tengono i propri processi sotto controllo per prassi, non per emergenza, si trovano sempre nella posizione migliore — sia che la disputa arrivi, sia che, più spesso, non arrivi affatto.

Come affrontiamo le dispute in SJConsulting

Affianchiamo le aziende su due livelli, con interventi sartoriali in base all’azienda e alla fase del procedimento.

Quando la disputa è già aperta — o temuta in modo concreto — mettiamo a disposizione un riferimento tecnico rapido, con la capacità di intervenire come CTP o di fornire una prima valutazione indipendente su una contestazione già in corso.

Quando invece non c’è un’emergenza, ma la gestione di forniture e contratti critici genera dispute ricorrenti, proponiamo un affiancamento continuativo — anche solo come second opinion periodica per l’ufficio acquisti, il legale interno o la direzione operativa — così che, se una disputa dovesse nascere, l’azienda arrivi già pronta.


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Giovanni Rissone

Giovanni è fondatore e Managing Partner di SJConsulting. Advisor in sostenibilità e executive. Ingegnere Chimico, Master in Business Administration, 6 sigma green belt.