insights
In arrivo i Decreti MISE attuativi del super bonus 110%
Vediamo di cosa trattano i due decreti attuativi del super bonus 110, così come presentati dal Ministro allo Sviluppo Economico Patuanelli nel corso dell’audizione di ieri, 29 luglio. Vedremo le novità più interessanti per i contribuenti e gli specialisti; tasselli fondamenti per poter finalmente attuare il meccanismo incentivante del maxi bonus edilizia 110.
Mentre siamo ancora in attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (per la gestione delle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura), un altro tassello molto importante per definire il mosaico del superbonus 110% è stato varato ieri, 29 luglio.
Si tratta del cosiddetto “Decreto Mise” previsto al comma 13 lettera a dell’art. 119 della Legge 77/2020 (la conversione in Legge del cosiddetto “Decreto Rilancio”, D.L. 34/2020).
In realtà, si tratta di due provvedimenti distinti, riguardanti gli aspetti tecnici del meccanismo super ecobonus
- Il Decreto sui “requisiti tecnici”
- Il provvedimento relativo alle asseverazioni, il cosiddetto “Decreto asseverazioni“
Cominciamo con l’analizzare le novità contenute nel decreto “requisiti tecnici”.
DECRETO REQUISITI TECNICI DEGLI INTERVENTI
Nel corso dell’audizione il ministro ha illustrato le seguenti precisazioni riguardo il meccanismo della maxi detrazione del 110%.
- Il tecnico deve asseverare i costi massimi per tipologia d’intervento, definiti mediante l’applicazione dei prezzi unitari definiti dai “prezzari” predisposti da Regioni e province autonome, o quello edito dal “Dei – Tipografia del Genio Civile”
In alternativa, qualora non presenti nei prezzari, i prezzi unitari da utilizzare nel computo metrico del progetto (che dovranno successivamente essere asseverati nel “collaudo/asseverazione”), devono essere determinati in maniera analitica (come d’altronde già avviene nel settore appalti pubblici) - le agevolazioni riguarderanno anche le porte interne, sempreché separino una zona riscaldata da una non riscaldata
- il decreto contiene la definizione di «parte comune» dell’edificio (il riferimento è all’articolo 1117 del Codice Civile, “le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune,”), senza specificare il requisito della pluralità di proprietari (che invece è essenziale per poter parlare di condominio). La definizione è quindi applicabile anche a edifici con più unità immobiliari possedute da un unico proprietario
- trova precisa definizione anche il concetto di “autonomia funzionale”: un’unità immobiliare lo è se possiede impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà (o uso esclusivo) e un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso e che consenta lp’accesso da strade, cortile o giardino di proprietà
- le spese devono essere pagate con bonifico parlante e che, se effettuati da persone fisiche, deve sempre riportare “il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”
- sono specificati dei nuovi limiti massimi per i valori di trasmittanza termica dei materiali utilizzati negli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi per la coibentazione agevolata (sia per l’esistente eco-bonus, sia per il super-ecobonus 115). Tali limiti sono decisamente più stringenti di quelli esistenti.
Nota bene: in compenso i limiti di trasmittanza termica non sono comprensivi dei ponti termici. Questo aspetto apre la possibilità di utilizzare anche altre tecnologie, oltre al cappotto termico, come sarebbe stato se i nuovi limiti avessero invece incluso anche i ponti termici.
Passiamo adesso alla parte relativa a asseverazione, trasmissione e controlli.
DECRETO ASSEVERAZIONI, TRASMISSIONE AD ENEA E CONTROLLI
Questa è una delle norme più attese dai professionisti che stanno approfondendo il super bonus 110.
E, riteniamo, a ragione vista la piega che sta prendendo questa nicchia di mercato (nel post “Ci pensa MIO CUGGINO al super bonus 110%”-ma basta?” l’abbiamo definita la “giungla del super bonus”).
Su questa norma si basano le speranze dei tecnici di costituire un argine alla pletora di intermediari che cercano di conquistare fette del mercato facendo dumping sui prezzi delle prestazioni professionali per incrementare il loro margine di intermediazione. Questo ovviamente a discapito della qualità del lavoro professionale a totale discapito dei committenti che, così facendo, sono fortemente esposti al rischio di vedersi revocare la misura e a dover liquidare di tasca propria tutte le spese degli interventi effettuati.
Come suddetto, l’articolo 119, comma 13, lettera a), del “Decreto Rilancio”, stabilisce che i «i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14» del Dl 63/2013 «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati», asseverazione, che va trasmessa esclusivamente per via digitale all’Enea.
Mentre nel precedente meccanismo dell’ecobonus l’unico vincolo era costituito dal limite massimo di detrazione (o di spesa ammissibile), con il super bonus 110 (ma non per il super sisma bonus) è introdotto anche il limite massimo di spesa per ogni singola tipologia di intervento.
Il tecnico asseverante attesta che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute.
Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, sono fissati dal Mise e allegati al Decreto (allegato 1) l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima.
LA CAPIENZA DEI PREZZI – ESCLUSIONE DELL’IVA
Nei giorni scorsi era sorta molta preoccupazione sulla capacità di tali prezzi nello spesare compitamente ed effettivamente gli interventi.
La buona notizia è che tali importi massimi devono essere intesi al netto di Iva (diversamente dalle voci di corridoio che rincorrevano nei giorni scorsi), delle opere complementari relative all’ installazione e alla messa in opera delle tecnologie e delle prestazioni professionali.
Sono ammessi, pertanto, alla detrazione anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione. Tali prestazioni sono da calcolarsi in base al Decreto Ministero Giustizia 17/06/2016, dove sono fissati i parametri per i compensi professionali per le opere pubbliche.
Infine, se questi criteri portassero a determinare un costo massimo dell’intervento inferiore al massimale di spesa previsto dal Dl 34/2020, le spese sostenute dal contribuente, per essere agevolabili, devono rispettare il parametro più basso.
IL TECNICO ABILITATO AL RILASCIO DELLA RELAZIONE ASSEVERATA
Il decreto prevede poi che il “tecnico abilitato” appartenga a un Ordine o a un Collegio, in quanto è formulata esplicitamente la richiesta di apposizione del timbro professionale.
Condivisibile pienamente questa scelta da parte del legislatore.
Così facendo si mette in circolo un’ulteriore “vigilanza” da parte degli ordini/collegi su comportamenti scorretti dei loro iscritti e sull’osservanza del codice deontologico della professione.
Dalla lettura formale del testo, paiono pertanto esclusi i certificatori energetici non iscritti alle categorie ordinistiche.
SCHEMI DELLA RELAZIONE ASSEVERATA E LA PROCEDURA DI TRASMISSIONE ALL’ENEA
Il decreto riporta poi allegati due format: uno per l’asseverazione redatta a fine lavori (ovviamente necessaria), e uno per l’asseverazione redatta a stato avanzamento lavori (facoltativa).
Nello schema, inoltre, è prevista la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista, resa obbligatoria dal testo del Decreto Rilancio. Tale massimale dovrà essere adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.
Non entriamo in merito ai dettagli della procedura di trasmissione all’ENEA delle asseverazioni, in quanto non si ritiene siano fissati elementi di sensibile novità rispetto al passato (al meccanismo dei bonus precedenti).
Vogliamo invece fissare l’attenzione sul tema dei controlli esplicitati nel “decreto asseverazioni”.
I CONTROLLI PREVISTI e LE SANZIONI
I controlli affidati all’ENEA, sono espletati in due fasi, con due tipologie di verifiche:
- su tutte le richieste pervenute sul portale, in modo automatizzato, saranno verificati i seguenti requisiti documentali
- sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario
- rispondenza di tutti gli interventi ai requisiti tecnici previsti
- sussistenza dei requisiti dell’edificio
- congruità degli interventi rispetto ai costi specifici
- compilazione e datazione dell’asseverazion;
- presenza della polizza professionale con congruo massimale di copertura.
a campione, su almeno il 5% delle asseverazioni.
In caso di trasmissione in fase di avanzamento lavori, l’ENEA verificherà la presenza della dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti tecnici previsti, degli Ape preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati.
Ricordiamo poi che in caso di asseverazione infedele sono previste le sanzioni di cui al comma 14 dell’art. 119 della Legge 77/2020, di conversione del Decreto Rilancio (scarica qui il testo definitivo, convertito in legge): “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.”.
Chiudiamo rinnovando la nostra preoccupazione per l’attuale tendenza evolutiva del mercato che non lascia presagire nulla di buono per i committenti, specie per i singoli proprietari non riuniti in condominio: riteniamo elevato il rischio che possano essere esposti alle pesanti conseguenze derivanti dall’affidarsi ad “intermediari” poco seri o, anche se in buona fede, poco preparati.
Per questo abbiamo creato “ENTER”, la divisione specializzata sul tema, con un team di professionisti esperti nei diversi aspetti del meccanismo che seguiranno il committente in tutte le fasi di sviluppo.
Solo così sarai certo di ottenere
IL MASSIMO RISULTATO CON IL MINIMO RISCHIO (a costo zero).
Insights recenti
-
TRANSIZIONE INDUSTRIA 5.0 IN 5 PASSI28/05/2024/0 Comments
Commenti recenti
- IDENTIKIT START UP INNOVATIVE-chi sono, dove e come vivono su Il lancio commerciale di nuovo servizio riciclando l’impianto – TVAST srl
- EPI 2020 -come misurare la GREEN ECONOMY - SJConsulting su Il lancio commerciale di nuovo servizio riciclando l’impianto – TVAST srl
- EPI 2020 -come misurare la GREEN ECONOMY - SJConsulting su Come arrivare al TOP (UTILITY) – progetti strategici per essere al top
- EPI 2020 -come misurare la GREEN ECONOMY - SJConsulting su Il sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza di MACHINAT srl