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Nuova normativa europea sui DPi e le norme ISO

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(@Anto65)
New Member Ospite
Registrato: 3 anni fa
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Topic starter  

Ho letto che i DPI aziendali (non quelli per COVID19) devono soddisfare nuovi requisiti per una nuova direttiva europea. Ho fatto varie ricerche su internet, ma non ho ancora un quadro chiaro, anche in merito alle ISO applicabili. Potete aiutarmi? Grazie e saluti.


   
Citazione
(@grissonesjc)
Membro Admin
Registrato: 6 anni fa
Post: 5
 

Gentile Anto65, ti garantiamo che non sei l’unico: come RSSP abbiamo visto molti dubbi in altri colleghi e nei nostri clienti. Quindi proviamo volentieri ad aiutarti.

Fissiamo il contesto: l’ultima novità normativa europea in merito ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) immessi in commercio nell’Unione è il “Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale”. Questo abroga la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 198, che aveva come obiettivo il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Regolamento è stato pubblicato il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE).

Intanto, come avrai notato dai titoli, quello più recente è un “Regolamento”, e non più una “Direttiva”. La differenza è sostanziale: un Regolamento è già attuativo in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di un recepimento (come invece necessario per una Direttiva come quella precedente). In Italia, comunque, il legislatore lo ha recepito andando a modificare il D. Lgs. 475/92.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018 (e da questa data è abrogata la Direttiva 89/686/CEE) con alcune eccezioni:

·        gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano a decorrere già dal 21 ottobre 2016;

·        l'articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Spoiler
DETTAGLI degli articoli

Dal 21/10/2016 entra in vigore il CAPO V, “NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ”, ossia il sistema di notifica alla Commissione degli Organismi di valutazione preposti alla valutaizone di conformità dei DPI immessi sul mercato e marcati “CE”.

Dal 21/03/2018 diventa cogente la previsione che gli Stati Membri stabiliscano le sanzioni da comminare agli “operatori economici” che violano le norme del Regolamento (che entrerà in piena attuazione il mese successivo).

 Alla data attuale di questo post, pertanto, il Regolamento è pienamente operativo.

Le novità degne di nota sono:

1.      il Regolamento disciplina i dispositivi di protezione individuale che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione, oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo

2.      il regolamento “dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”

3.      gli operatori economici ,ossia tutti gli operatori economici della catena di fornitura e distribuzione, dovrebbero adottare misure per immettere sul mercato solo DPI conformi, con una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo

4.      Il fabbricante, ovviamente, in quanto titolare del processo di progettazione e di produzione, “è nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. A lui, pertanto, spetta l’obbligo esclusivo della valutazione della conformità del DPI immesso sul mercato (attraverso gli “organismi notificati”) e lui sottoscrive la “dichiarazione di conformità”

5.      Per l’importazione, i DPI provenienti da paesi terzi devono essere conformi ai requisiti: pertanto i fabbricanti devono applicare adeguate procedure di valutazione della conformità e gli importatori devono assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi

6.      Anche i prodotti importati, se conformi, possono essere marcati CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti deve essere messa a disposizione delle autorità nazionali competenti ai fini di controllo della conformità

7.      Dichiarazione di conformità - “Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.”). Con tale dichiarazione il fabbricante “si assume la responsabilità della conformità del DPI” ai requisiti stabiliti dal regolamento.


Caro Anto65 questi sono i punti salienti della nuova normativa europea che sostituisce quella precedente e di cui gli addetti ai lavori hanno discusso per molto tempo. L’obiettivo - condivisibile - è quello di armonizzare ulteriormente le legislazioni dei Paesi Membri con lo scopo che i DPI in commercio siano conformi agli (elevati) standard di sicurezza e prevenzione stabiliti dalla UE.

A maggior tutela dei lavoratori e degli acquirenti è stato centralizzato il controllo di conformità attraverso gli “organismi notificati” alla Commissione UE ed estesa la catena delle responsabilità tra tutti gli attori della filiera (con il conseguente aumento dei controlli che ognuno, ci si augura, si senta in dovere di effettuare).

Per tua maggior sicurezza, ci teniamo a ricordare che SAFEJOE, da più di 30 anni attivo nel campo dell’antinfortunistica, si avvale di produttori ed importatori validati negli anni, che soddisfano pienamente i requisiti delle normative: studiamo le norme, le certificazioni applicabili, verifichiamo i produttori e gli importatori prima di proporre sul nostro catalogo gli articoli.

Per maggiori informazioni sulle norme tecniche applicabili alle diverse tipologie di DPI-Dispositivi di Protezione Individuali ti invitiamo a visitare la sezione dedicata (cliccando qui) dove troverai informazioni utili per scegliere in modo corretto i DPI per la tua attività.

Oppure puoi richiedere il supporto degli esperti di AREA P.A.S.A. di SJConsulting per ogni problematica in campo di Produzione-Acquisti-Sicurezza e Ambiente: clicca qui e compila il modulo per una call gratuita di analisi della situazione.

Un caro saluto e grazie per far parte della nostra community!


   
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(@RomeoK)
New Member Ospite
Registrato: 3 anni fa
Post: 1
 

Scusate, ma quindi è stata variata la normativa italiana o l’entrata in vigore definitivo del Regolamento ha lasciato tutto come prima? COSA CAMBIA PER ME CHE LI DEVO METTERE A DISPOSIZIONE AI MIEI DIPENDENTI? Buona giornata,Romeo


   
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(@grissonesjc)
Membro Admin
Registrato: 6 anni fa
Post: 5
 

Caro Romeo, ti consigliamo di chiedere al tuo RSPP. Se vuoi verificare meglio e toglierti dei dubbi, puoi richiedere una call con uno dei nostri partner compilando il modulo a questo link (clicca qui) per valutare la situazione della tua azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, per rispondere alla tua domanda: SI, l’entrata in vigore definitiva del Regolamento (UE) 2016/425 il 21/04/2018 ha comportato alcune modifiche legislative delle norma italiane.

Nello specifico è stato emanato il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 -- “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (entrato in vigore il 12/03/2019).

Questo provvedimento, composto da 5 articoli, introduce:

  • (Art. 1) una completa e sostanziale riedizione del D.Lgs. 475/1992 (tanto che viene riscritto anche il titolo, divenuto ora “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (medesimo titolo del D.Lgs. 17/2019).
  • (Art. 2) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- con sui sono modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2 del capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale)

COSA IMPLICANO QUESTE MODIFICHE?

QUELLE AL D. LGS. 81/08

Per quanto riguarda la revisione del D. Lgs. 81/08 le poche modifiche riportate sono sostanzialmente riconducibili all’adattamento della terminologia e dei riferimenti al regolamento europeo. Dal punto di vista dell’utilizzatore dei DPI, questa modifica al decreto sulla sicurezza sul lavoro non comporta alcun cambiamento. Sono state modificate leggermente le procedure di certificazione, ma queste non interessano fondamentalmente l’utilizzatore finale.

QUELLE AL D. LGS. 475/92

Anche in questo caso non è cambiato nulla per l’acquirente di DPI-Dispositivi di Protezione Individuale.

Un dubbio per l’acquirente dei DPI potrebbe essere quello di dover acquistare e utilizzare solo DPI che riportino chiaramente citata la conformità al nuovo Regolamento.

Se è vero che con l'entrata in vigore delle disposizioni del nuovo regolamento (e delle modifiche al D. Lgs. 475/92), tutti i prodotti DPI con marchio CE immessi per la prima volta sul mercato devono essere conformi al Regolamento 2016/425, resta, comunque, la possibilità di mettere a disposizione DPI conformi alla Direttiva 89/686, sino al 2023, qualora questi siano stati immessi in una data precedente ad aprile 2019.

Non è quindi necessario controllare che il prodotto sia stato “ricertificato”, se la precedente certificazione è stata ottenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento 2016/425 ed è ancora valida. Il dispositivo dell’art. 47 del Regolamento che nelle Disposizioni transitorie al comma 2 dispone infatti che “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019”.

IN CONCLUSIONE

Il Regolamento 2016/425 e i dispositivi normativi di recepimento visti in precedenza, non fissano alcun ulteriore obbligo specifico per l’utilizzatore.

Rimangono in vigore gli articoli specifici del D. Lgs.81/2008 in materia di DPI: in particolare ricordiamo sempre:

  • di richiedere e conservare la documentazione che mostra la conformità al Regolamento (od alla Direttiva) da parte del fornitore DPI
  • formare i lavoratori sulla scelta e l’utilizzo corretti dei DPI, laddove necessario (con l’entrata in vigore del Regolamento gli “otoprotettori” sono equiparati a quelli di 3° categoria*)
  • assicurarsi che tutti i DPI siano sottoposti a corretta manutenzione e
  • utilizzati per gli scopi a cui sono destinati

Il consiglia che ti diamo è di rivolgerti a fornitori con esperienza sul campo come SAFEJOE, che da più di 30 anni opera nella sicurezza e nell’antinfortunistica: sarai così ulteriormente garantito dai controlli effettuati prima dell’inserimento nel catalogo (clicca qui per sfogliare con la funzione FILTRO GENERALE i più di 1000 articoli offerti).

Speriamo di esserti stati utili. Se hai altri dubbi scrivi in questo forum, oppure richiedi una call gratuita con i nostri partner di SJConsulting compilando il modulo che troverai cliccando qui.

Un caro saluto e grazie per far parte della nostra community!


*In base all’art. 77 comma 5 del D. Lgs. 81/08 “In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

  1. a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N) , appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell’udito.” 


   
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